Educatori non sono insegnanti, stipendi non possono essere equiparati

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Il ruolo del personale educativo che svolge attività di assistenza agli alunni con handicap e quello degli insegnanti è equiparabile? Analizziamo la sentenza della Cassazione su un caso avvenuto in un asilo nido di un comune dell’Emilia.

Educatrici impegnate in attività di aiuto/guida e socio educative

Per circa tre anni, tra fine anni 90 e inizi 2000, tre educatrici dipendenti comunali erano state adibite, all’interno di un asilo nido ad “attività di sostegno di bambini con difficoltà portatori di handicap mentali e fisici all’interno di scuole statali site nel comprensorio del Comune”, con “funzioni di aiuto/guida e socio/educative”.

Le educatrici, dopo il lavoro svolto, citavano in giudizio il Comune per ottenere le differenze retributive, asserendo la sostanziale assimilazione tra il loro compito e quello svolto dai docenti.

Il Tribunale aveva dato loro ragione, ma non avevano ritenuto lo stesso i giudici di appello per i quali non vi era “alcuna attinenza o coincidenza tra le mansioni previste dalla legge 517/1977 per la figura professionale del docente, quand’anche assegnato ad alunni con specifiche difficoltà di apprendimento, e quelle svolte dalle due educatrici, semplicemente impiegate dal proprio datore di lavoro a coadiuvare le docenti di sostegno nelle scuole site nel comprensorio comunale” [da IlSole24Ore]

La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha confermato le motivazioni dei giudici di appello, spiegando le ragioni normative della non equiparabilità tra docenti e istruttori educativi, attraverso l’interpretazione degli articoli 32-bis e 33 del Ccnl Regioni e Enti locali del 2000, nonché dell’articolo 7 del Ccnl biennio economico 2000-2001.

Tali norme, per i giudici, valgono solo per i docenti. Infatti l’articolo 13 della legge 104/1992 impone l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per alunni con handicap, «oltre a prevedere una distinta attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati».

E i Comuni, in base all’articolo 139 del Dlgs 112/1998, hanno poi specifica competenza per i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

Decide quindi la Cassazione che “l’attività educativa prestata dal personale comunale (nella specie istruttore educativo) presso le scuole statali per il sostegno agli alunni con handicap si affianca alla attività di docenza per una piena integrazione scolastica della persona disabile, garantendo una piena integrazione per il diritto all’istruzione, e non costituisce attività ulteriore, sia scolastica integrativa che di doposcuola”.

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