E’ sempre possibile l’azione per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Di Lalla
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Avv. Gianfranco Somma UGL Brindisi – A proposito di quello che è stato definito il colpo di spugna di cui al Collegato Lavoro del 2010, deve ritenersi che esso tale non sia per i precari della scuola pubblica.

Avv. Gianfranco Somma UGL Brindisi – A proposito di quello che è stato definito il colpo di spugna di cui al Collegato Lavoro del 2010, deve ritenersi che esso tale non sia per i precari della scuola pubblica.

Infatti, per essi non si tratta di impugnare un licenziamento, ai sensi del comma 1, dell’art. 32 della Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro, appunto), né di intraprendere un’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, bensì di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del Decr. Leg.vo n. 368/2001.

Ai sensi di tale articolo, infatti, ciò che assume rilevanza ai fini della conversione del rapporto di lavoro non è l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, ma il fatto che, pure in presenza di contratti legittimi (e cioè rispettosi delle norme che disciplinano il lavoro a termine), per effetto di una successione di contratti a termine per lo volgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro": in tal caso "il rapporto di lavoro "si considera "a tempo indeterminato".

In caso di superamento del limite temporale di 36 mesi a seguito di una successione di contratti a termine, non si verifica, cioè, alcuna nullità, tant’è vero che, ai sensi dei commi 4-bis e 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 368/2001, il rapporto "si considera a tempo indeterminato dalla scadenza" dei trentasei mesi e non già ab origine.

L’azione per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del Decr. Leg.vo n. 368/2001 non è soggetta, pertanto, ai termini decadenziali di cui all’art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro).

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