E’ reato di abuso di mezzi di correzione umiliare lo studente

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Ancora una volta un tribunale chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie criminosa del reato di abuso di mezzi di correzione. Casi estremi, ma sussistenti nella scuola. A volte vengono richiesti atti ripetuti, a volte ne basta uno solo, idoneo, per la sua natura e consistenza a determinare questa ipotesi di reato.

Fatto

All’imputato era stato contestato di aver, quale docente presso una scuola media, maltrattato l’alunno xxxx., affetto da disturbo del linguaggio denigrandolo con abitualità alla presenza dei compagni per la sua balbuzie, appellandolo “(OMISSIS)”, colpendolo poi, in un’occasione, con un flauto in testa in presenza dei compagni, e offendendolo con espressioni del tipo “stai zitto e imparati prima a parlare”, nonchè in altra occasione, vessando il ragazzo, sempre denigrandolo per la sua balbuzie, dopo che questi aveva tentato faticosamente di affermare le sue ragioni in relazione ad una nota subita, impedendogli poi, con uno schiaffo sulla spalla, di recarsi dalla dirigente scolastica e continuando a deriderlo, mimando la sua balbuzie – così da avvilire la sua personalità e provocargli una lesione personale grave consistita nel peggioramento del suddetto disturbo per un tempo superiore ai 40 giorni ; nonchè, di aver nella medesima qualità, abusato dei mezzi di correzione nei confronti di altri tre alunni).

In primo grado, era emerso dalle evidenze probatorie come l’imputato avesse adottato comportamenti non conformi ai doveri di responsabilità e correttezza all’interno del plesso scolastico, sia nei confronti degli altri docenti sia durante le lezioni scolastiche. In questo contesto, erano stati accertati anche comportamenti vessatori dell’imputato nei confronti degli alunni, sottoposti a sofferenze fisiche e psichiche. La Corte territoriale escludeva che le episodiche condotte accertate potessero integrare il reato di maltrattamenti, risultando piuttosto la condotta denigratoria tenuta dall’imputato sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 571 c.p., tenuto conto anche della documentazione medica prodotta, dimostrativa del pericolo di una malattia della persona offesa.

Così si pronuncerà la Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2018) 10-10-2018, n. 45736 respingendo le difese dell’imputato considerandole sul punto inammissibili.

E’ reato di abuso di mezzi di correzione umiliare lo studente

Come più volte affermato in sede di legittimità, integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità (tra tante, Sez. 5, n. 47543 del 16/07/2015, G, Rv. 265496). A tal fine è stato ritenuto sufficiente il ricorso da parte dell’insegnante a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorchè minima ed orientata a scopi educativi (Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016 – dep. 10/03/2016, M., Rv. 266434).

L’articolo 571 del c.p e il pericolo della malattia psicofisica

L’articolo 571 del c.p così recita: Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni

“Quanto poi al pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall’art. 571 c.p., è stato anche precisato che, trattandosi di tipico reato di pericolo, non è richiesto che questa si sia realmente verificata (l’esistenza di una lesione personale è infatti presa in considerazione come elemento costitutivo solo della ipotesi diversa e più grave prevista dall’art. 571 c.p., comma 2) e che il pericolo non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale ovvero sulla base indagine eseguita con particolari cognizioni tecniche, potendo lo stesso essere desunto anche dalla natura dell’abuso, secondo le regole della comune esperienza, allorquando la condotta dell’agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza (Sez. 6, n. 6001 del 01/04/1998, Di Carluccio M, Rv. 210535).”

Il reato di abuso di mezzi di correzione può essere integrato anche da un solo atto

“Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina può ritenersi integrato sia da un unico atto espressivo dell’abuso sia, in forma abituale, da più comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo (tra tante, Sez. 6, n. 18289 del 16/02/2010, P., Rv. 247367).”

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