E’ illegittimo sdoppiare le classi a causa dell’assenza del titolare. I sindacati concordano, ma i Dirigenti continuano a farlo. Perchè?

Di Lalla
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red – Nel corso degli ultimi anni abbiamo pubblicato vari interventi di diverse sigle sindacali che ricordano ai Dirigenti Scolastici la corretta applicazione della normativa in caso di assenza del titolare, anche per un solo giorno. Eppure non passa giorno in cui i docenti non ci dicano che la soluzione trovata sia stata quella di sdoppiare le classi, con aggravio per la didattica, rischi per la sicurezza, spregio della normativa.

red – Nel corso degli ultimi anni abbiamo pubblicato vari interventi di diverse sigle sindacali che ricordano ai Dirigenti Scolastici la corretta applicazione della normativa in caso di assenza del titolare, anche per un solo giorno. Eppure non passa giorno in cui i docenti non ci dicano che la soluzione trovata sia stata quella di sdoppiare le classi, con aggravio per la didattica, rischi per la sicurezza, spregio della normativa.

Qual è allora il motivo per cui si continua ad organizzare la didattica secondo una prassi non legittima? La risposta più ovvia da parte dei Dirigenti Scolastici è quella di non avere fondi a sufficienza per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, per cui si cerca di sopperire ad una mancanza da parte del Ministero cercando di "nascondere" i problemi con soluzioni presentate come "di buon senso", che si avvalgono della collaborazione di tutto il personale della scuola, studenti compresi, che vedono in tal modo compromesso il diritto allo studio.

Un’altra risposta è relativa all’organizzazione stessa: a volte è difficile reperire in poche ore un supplente per un solo giorno di lavoro; mentre infatti nella scuola di infanzia e primaria l’assegnazione delle supplenze inferiori a 10 giorni sono appositamente regolamentate, ciò non è ancora avvenuto nella scuola secondaria, per cui è difficile per le segreterie individuare il docente disponibile.

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Fino a quando è possibile, i Dirigenti Scolastici utilizzano i colleghi della scuola stessa per coprire la supplenza, ma è bene ricordare, come più volte ha fatto il Miur, che l’utilizzo di dette ore ha natura emergenziale, con il solo obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente.

Va da sè, non stiamo più qui a ripeterlo, che è assolutamente illegittimo l’utilizzo dell’insegnante di sostegno, di religione cattolica o di attività alternativa all’IRC, o qualunque insegnante che si trovi in compresenza e stia svolgendo il suo regolare servizio.

Ricordiamo dunque la normativa

Scheda UIL Cosa fare in caso di assenza dell’insegnante. Illegittimo sdoppiare le classi

SAB E’ illegittimo sdoppiare le classi a causa di docenti assenti

Gilda La Gilda degli Insegnanti dice NO alla divisione delle classi

Snals Treviso Accorpamento classi per assenza del docente e utilizzo improprio dell’insegnante di sostegno: come difendersi

Il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010, che non lascia adito ad alcuna interpretazione

"[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino
praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze."

In pratica, ricordano i sindacati, lo sdoppiamento delle classi

  • non è prevista da alcun regolamento;
  • se pur in via temporanea, di fatto, modifica l’organico e costituisce delle pluriclassi senza alcuna autorizzazione;
  • configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all’art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio;
  • si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.

Consigliando pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un ordine di servizio scritto. Ma è proprio questo il punto dolente. Per quieto vivere, per spirito di "buon senso" del docente (mentre si richiede l’ordine di servizio la classe possibilmente è scoperta), perchè si temono "conseguenze" legate a tale richiesta, si preferisce accettare la richiesta. Situazione ancor più grave per gli insegnanti precari Accorpamento classi e utilizzo improprio dell’insegnante di sostegno: veramente il precario potrebbe difendersi? .

Ci farebbe piacere ascoltare anche il punto di vista e i suggerimenti dei Dirigenti Scolastici, impegnati ogni giorno nell’assunzione di scelte e responsabilità non facili.

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