Dubbi sulla convenienza nel riscatto della laurea. Lettera

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Inviato da Matteo Bavassano – Oggi si parla di riscatto laurea nel decreto pensioni e reddito. Ci sono però due cose da osservare.

Il riscatto con oneri detraibili al 50% dall’ imposta lorda non rientra il riscatto della laurea, se non si hanno contributi antecedenti al periodo universitario:

infatti nell’ articolo 21 della bozza di decreto, al comma 1 si dice che gli under 45:

“hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria”

Quindi per riscattare il periodo universitario con la detrazione al 50% bisognerebbe considerarlo come un periodo non coperto da assicurazione.

Inoltre il riscatto agevolato al comma 5 bis del suddetto decreto ha due effetti negativi

1) non rientra nei periodi detraibili al 50%, infatti l’ articolo 5 bis non è citato in quello relativo alle detrazioni

2) non aumenta di un eurocent la pensione ma solo la anticipa, sempre che non siano messi nuovi limiti di età che rendano inutile questo vantaggio

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