Dsga, i facenti funzione propongono soluzioni a costo zero. Lettera

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Inviato da Fiorella Venturi e Amelia Sparavigna – Dopo aver letto gli innumerevoli e ripetuti appelli agli assistenti amministrativi per dare la loro disponibilità a ricoprire i posti vacanti di DSGA, che pervengono da tantissime province d’Italia, mi permetto di ribadire che una soluzione parziale ci sarebbe a costo praticamente zero o quasi:

  • Far approvare un decreto d’URGENZA con il quale si proroga la validità degli ammessi a formazione per le graduatorie dell’anno 2010 della mobilità professionale ATA da B a D valide per transitare nel profilo di DSGA in base al CCNI 3/12/2009 e al D.D. 979 DEL 18/01/2010
  • Formare immediatamente il personale con un unico corso per ogni regione da svolgere nel capoluogo di regione (5 incontri in presenza il resto on line nella piattaforma Indire) e far svolgere esame finale
  • Immettere in ruolo il personale formato sul 30% dei posti vacanti in ogni regione; se in alcune regioni ci fossero persone formate ma mancassero i posti (es. sud Italia) dare la possibilità di scelta in altre regioni che abbiano esaurito i propri aspiranti (centro-nord Italia); se per ragioni di finanza pubblica non si potesse compiere l’immissione in ruolo immediata si potrebbe scegliere una formula simile a quella dei docenti che svolgono il terzo anno FIT, ossia l’incarico a tempo determinato propedeutico all’immissione in ruolo.

Questa procedura permetterebbe:

  • di evitare tutte le lungaggini per: creare il bando, condividerlo con i sindacati, emanarlo, dare trenta giorni di tempo per la presentazione delle domande, istituire apposite commissioni, valutare le domande con i relativi requisiti, creare piattaforme valide per le pre-selezioni, organizzare le prove, ecc. (tutte queste procedure, che richiederanno tempi medio/lunghi lasciamole per il concorso ordinario di cui alla legge di bilancio 2018)

E’ vero che i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio della “ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso”, ma poichè la situazione attuale è stata determinata dalla deroga, posta in essere dall’Amministrazione alla norma di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. … omissis… che cosi dispone: “Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”) al fine di non bloccare il regolare funzionamento delle Scuole e quindi mettere in atto azioni che risultano funzionali al buon andamento dell’amministrazione.

Nel caso di specie nessuno può negare l’esistenza e l’evidenza di questa fattispecie e quindi legittimamente ricorre: “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al predetto principio che deve essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”.

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