DSGA, chi è obbligato a sostituirlo in caso di assenza. Tutte le info

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Chi deve sostituire il DSGA in caso di assenza breve? Come procedere in caso di posto disponibile e/o vacante?

Sostituzione DSGA: assenza nel corso dell’anno

Il riferimento normativo è l’articolo 56, comma 4, del CCNL del 2007, in base al quale il DSGA è sostituito dal coordinatore amministrativo. Tuttavia, sino alla completa attivazione del predetto profilo (coordinatore amministrativo), il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’articolo 47 del suddetto contratto, come sostituito dall’articolo 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Per la sostituzione, stando a quanto previsto dai contratti si provvede:

  • prima con l’assistente amministrativo titolare della secondo posizione economica, che è obbligato alla sostituzione;
  • poi con l’assistente amministrativo titolare della prima posizione economica;
  • infine con uno degli assistenti amministrativi al quale conferire ‘l’incarico specifico.

Sostituzione DSGA in caso posto vacante

Per il 2019/20, Miur e sindacati hanno stipulato un’apposita intesa, relativamente alla quale l’Amministrazione ha fornito apposite indicazioni con la nota n. 40769 del 13/07/2019.

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