Dottorato di ricerca non è abilitazione, quindi non è requisito di accesso al concorso. Sentenza Consiglio di Stato

WhatsApp
Telegram

Con sentenza N. 02264/2018 il Consiglio di Stato si è espresso sulla richiesta di due ricorrenti di considerare il dottorato di ricerca abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria. La risposta è stata negativa.

Gli appellanti chiedevano di partecipare al concorso a cattedra indetto dal Miur con DDG 23 febbraio 2016, per il quale era richiesto come requisito di accesso l’abilitazione.

Secondo i ricorrenti il titolo di dottore di ricerca “non potrebbe avere un rilievo inferiore rispetto all’ abilitazione, da un lato poiché può essere conseguito dopo il periodo di tre anni (superiore ai tempi previsti per i percorsi abilitanti ordinari o speciali), e dall’altro poiché al titolo del dottorato di ricerca è attribuito un maggior numero di crediti formativi, rispetto a quelli riconosciuti, ad esempio, ai percorsi abilitanti ordinari come i TFA di cui al d. m. n. 249 del 2010.”

Rileva invece il Collegio

“a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’ insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo;

b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;

c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.

Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca.

14. Infatti, in considerazione del principio di legalità, un bando di concorso non può consentire la partecipazione ad un concorso a coloro che non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa primaria o secondaria, ovvero che siano in possesso di un titolo diverso da quello richiesto, che non sia equiparato al requisito di partecipazione.”

Secondo il Consiglio di Stato inoltre “gli appellanti hanno chiesto di assimilare situazioni oggettivamente disomogenee: i percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, come disposto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all’esito di una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell’ambito della ricerca scientifica. ”

Il Consiglio di Stato pertanto, definitivamente pronunciando sull’appello n.  lo respinge confermando la sentenza impugnata.

Data la decisione, non è stata neanche presa in considerazione la problematica di individuare la corrispondenza del titolo con la classe di concorso.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri