Doppia laurea promessa dal Ministro, ma il Ddl è dell’on. Minardo

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Inviato da Prof. Franco Portelli – Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in occasione del Salone Orientamenti di Genova (12/11/2018) è intervenuto sul tema della doppia laurea.

“E’ importante che i ragazzi non si specializzino unicamente in un settore, ma abbiano magari anche la possibilità, come avviene in altre nazioni, di rendere un po’ più flessibile la propria formazione”.

Con queste parole ha aperto all’ipotesi, al momento vietata dal nostro ordinamento, di essere iscritti a diverse facoltà o università contemporaneamente. Nello specifico, secondo l’art.142 del regio decreto 1592 del 1933 “è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola” in Italia.

Dopo 4 mesi ancora nulla di fatto. Eppure i tratta di un intervento tanto atteso perché consentirebbe di adeguare la nostra legislazione a quella dei paesi più avanzati.

L’on. Nino Minardo, per agevolare l’avvio di questa importante misura, ha presentato uno specifico disegno di legge. In diversi Paesi dell’Unione europea non esistono limiti all’iscrizione contemporanea a più corsi universitari da parte dello stesso studente con l’intento di favorire l’interdisciplinarità degli studi.

Questo comporta una diversità di opportunità rispetto agli altri Paesi europei in cui tale divieto non è attuato. Segna la discriminazione tra gli studenti universitari italiani e quelli europei.

In base a questa vetusta norma, tuttora in vigore, gli studenti universitari del nostro Paese non possono frequentare due corsi di laurea contemporaneamente, o un corso di laurea e un master. Il divieto di iscrizione a doppi corsi vige da ben 85 anni e impedisce gli accordi fra atenei italiani per la formula “due titoli in uno”.

Finora per vedersi riconosciuto il doppio titolo i rettori italiani potevano stipulare accordi solo con università tedesche, francesi o svizzere, ma non con atenei italiani.

Ci sono diverse iniziative parlamentari sulla materia, tutte volte a eliminare il limite alla possibilità per gli studenti di iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente. La presente proposta di legge –dell’On. N. MInardo – , all’articolo 1, abroga il secondo comma dell’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933 e, all’articolo 2, demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione del regolamento volto a disciplinare la possibilità di frequentare più corsi universitari contemporaneamente.

L’articolo 2, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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