Donne vittime di violenza, CCNL prevede 90 giorni di congedo retribuito
L’articolo 18 del CCNL 2016/18 prevede il congedo per le donne vittime di violenza.
A chi spetta
Il congedo spetta alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015.
Il periodo massimo di congedo fruibile è pari a 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Richiesta
La richiesta va presentata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Trattamento economico
Alla lavoratrice, che usufruisce del congedo succitato, spetta la medesima retribuzione prevista per il congedo di maternità.
Il periodo di congedo fruito è computato ai fini dell’anzianità di servizio, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Modalità fruizione
Il congedo, da parte dei lavoratori della scuola e dell’Afam, va fruito su base giornaliera.
Cumulo con aspettativa per motivi familiari e personali
Il congedo in questione può essere cumulato con l’aspettativa per
motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
Le amministrazioni, leggiamo nel CCNL, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.