Donne vittime di violenza, 90 giorni di congedo nell’arco di tre anni. Le condizioni
Il CCNL 2016/18 prevede il congedo per le donne vittime di violenza, come leggiamo nell’articolo 18.
Congedo per le donne le donne vittime di violenza: a chi spetta
Il congedo riguarda le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, relativi alla violenza di genere e debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015.
Congedo per le donne le donne vittime di violenza: richiesta
La richiesta va presentata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Congedo per le donne le donne vittime di violenza: trattamento economico
Alla lavoratrice, che usufruisce del congedo succitato, spetta la medesima retribuzione prevista per il congedo di maternità.
Il periodo di congedo fruito è computato ai fini dell’anzianità di servizio, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Congedo per le donne le donne vittime di violenza: giorni e modalità fruizione
Il congedo, da parte dei lavoratori della scuola e dell’Afam, va fruito su base giornaliera.
E’ possibile fruire al massimo di 90 giorni lavorativi.
I 90 giorni vanno fruiti nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Congedo per le donne le donne vittime di violenza: cumulo con aspettativa per motivi familiari e personali
Il congedo in questione può essere cumulato con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
Le amministrazioni, leggiamo nel CCNL, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
Per le lavoratrici autonome e le altre dipendenti (settore pubblico e privato) leggi l’apposita circolare Inps