Domanda part time entro il 15 marzo e poi domanda di mobilità: conseguenze, revoca e trasferimento

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Mobilità e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono due operazioni riguardanti il personale della scuola a tempo indeterminato che, spesso, per ragioni di carattere personale, sono legate l’una all’altra ma che, a causa dei tempi e della normativa di riferimento, non permettono di scegliere alternativamente l’una piuttosto che l’altra.

In poche parole vi sono tanti docenti (come segnalato alle mail giunte a [email protected]), assunti in province lontane da quella di residenza, che vorrebbero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part time), solo se non otterranno il trasferimento nella provincia di residenza.

Il part time

L’ O.M. n. 55 del 13/02/1998 ha fissato un termine annuale per la presentazione della richiesta del part time, ossia entro il 15 marzo di ogni anno.

Entro la suddetta data, i docenti interessati alla richiesta di Part-time devono presentare apposita domanda all’Ambito Territoriale Provinciale competente (ossia quello di titolarità del docente), tramite l’Istituzione scolastica di servizio.

Il contingente massimo di personale, che può usufruire del Part time, è pari al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo ovvero di ciascuna classe di concorso o di ciascuna qualifica funzionale.

Una volta ottenuta, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dura due anni scolastici, a decorrere dal 1° settembre successivo alla presentazione della richiesta (presento richiesta il 15/03/2017, la variazione del contratto e, quindi, la riduzione delle ore lavorative avverranno a partire dal 1° settembre  2017).

Compilazione domanda di mobilità

La compilazione della domanda di mobilità da parte di un docente che usufruisce o che ha fatto richiesta di part time a partire dall’anno scolastico successivo, non differisce da quella degli altri docenti. Al docente infatti dovrà essere assegnata, per la mobilità, una cattedra intera. Il docente assumerà servizio su quella cattedra e svolgerà le ore per le quali ha stipulato il contratto part time, le rimanenti saranno date ad assegnazione provvisoria o supplenza.

Questo perchè, decorsi i due anni del part time, il docente potrà decidere di rientrare a tempo pieno e dunque il suo posto deve sempre essere disponibile.

E’ possibile revocare la domanda di part time una volta ottenuto il trasferimento interprovinciale?

Mobilità

Il docente, che abbia richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e abbia ottenuto il trasferimento, come leggiamo nell’OM n. 446/97 – art. 3 comma 8, deve rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso e confermare la domanda di tempo parziale:

“8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.”

Dunque, una volta ottenuto il trasferimento interprovinciale, la richiesta di part time si trasferisce nella nuova provincia di titolarità per i successivi due anni scolastici.

La normativa dunque è restrittiva, tuttavia consigliamo ai docenti che si trovano in questa situazione di contattare l’ufficio Scolastico della provincia in cui richiedono il trasferimento per la conferma della normativa o una apertura alla revoca.

Purtroppo nè i sindacati nè il Miur hanno affrontato il problema in sede di stesura del contratto mobilità per l’a.s. 2017/18.

Perché, ad esempio, non concedere la possibilità di una richiesta tardiva di part-time (lo scorso anno in effetti è stata paventata questa possibilità ma all’atto pratico gli Uffici periferici del Miur non sapevano nulla) a coloro che non siano stati soddisfatti nell’ambito della mobilità interprovinciale? Perché non permettere a tali docenti di richiedere il part-time quando vengono a conoscenza degli esiti della mobilità?

O ancora, perché non permettere la rinuncia al part-time ai docenti che abbiano ottenuto il trasferimento interprovinciale, se esso è stato richiesto solo in funzione delle difficoltà legate alla permanenza in una provincia lontana dalla propria residenza?

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