Domanda di trasferimento inviata: è possibile modificare ora le preferenze espresse?
Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento è scaduto. Per le domande inviate non è più possibile modificare le preferenze espresse
Una lettrice ci scrive:
“Ho chiesto il trasferimento da 30 km dove insegno nel comune di residenza di mia mamma che è disabile e ha la 104 ,di cui io sono unico tutore, ho messo la preferenza su alcune scuole nel comune dove lei risiede e poi il sindacato mi ha detto di mettere anche il codice del comune in generale oltre alle scuole scelte in esso dove sta mamma così se non rientro in quelle scuole mi devono sistemare in altre del comune per priorità mi dicono avendo la 104 . Ma a me non interessano le altre e sbadatamente ho messo il codice, ora se voglio levare quel codice, perché se non riesco ad andare sulle scuole scelte preferisco rimanere dove sono, posso ancora toglierlo visto che l’ultima data per trasferimenti al SIDI é il 25 maggio e come?”
I termini per la presentazione della domanda di trasferimento, per tutti gli ordini e gradi di istruzione, sono stati fissati nell’OM n.203/2019 sulla mobilità 2019/20 e, come stabilito nell’art.2, il termine iniziale è stato l’11 marzo 2019 ed il termine ultimo il 5 aprile 2019.
Entro quale data è stato possibile modificare la domanda?
Il docente che ha compilato la domanda nella piattaforma ministeriale IstanzeOnLine ha avuto la possibilità di intervenire nella domanda, con modifiche o aggiornamenti , fino alla data di scadenza per la sua presentazione, cioè fino al 5 aprile.
Per le domande non ancora inviate e, quindi nello stato di “bozza”, è stato possibile modificarle senza alcuna procedura preliminare
Per le domande inviate è stato necessario annullare l’invio, apportare le modifiche e inviare di nuovo la domanda
Tale operazione non è risultata più possibile oltre il termine del 5 aprile
Nessuna modifica possibile dopo il termine ultimo per presentare domanda
Dopo il 5 aprile, quindi, termine ultimo per presentare domanda di trasferimento, non è stato più possibile correggere, aggiornare o modificare la domanda inviata.
Come chiarisce, infatti, l’art.5 comma 1 della succitata Ordinanza ministeriale, “Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse”
Dopo i termini di scadenza è consentita soltanto la revoca della domanda presentata o la regolarizzazione della documentazione allegata
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, non potrà annullare la preferenza sintetica sul comune erroneamente inserita nella domanda, in quanto non interessata a tutte le scuole ubicate in quel comune, ma solo a quelle richieste con preferenza analitica.
La data del 25 maggio da lei indicata rappresenta il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili, ma non ha alcuna influenza sulla possibilità di modificare la domanda presentata
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