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Domanda assegni familiari anche per figli maggiorenni studenti?

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Assegni familiari (ANF), spettano anche per i figli maggiorenni che ancora sono impegnati nello studio? Analizziamo cosa prevede la normativa vigente.

Sono un ‘insegnante precaria. Lavoro con contratti brevi e saltuari nella scuola dell infanzia dal 2001. Non ho mai fatto domanda per assegni familiari. Dal momento che in famiglia sono l unica a percepire uno stipendio, in quanto i miei due figli sono una di 21 anni universitaria e un altro, 28 anni, sta seguendo un tirocinio post laurea in psicologia per iscriversi all albo e contemporaneamente un master, come devo fare per chiedere gli assegni e quali sono le condizioni e le scadenze? Esiste una richiesta per arretrati? Grazie

Assegni familiari: di cosa si tratta

Gli assegni familiari consistono in un importo che viene erogato mensilmente dall’Inps per chi possiede determinati requisiti. Tra i requisiti richiesti viene richiesto anche un reddito familiare al disotto di una determinata fascia che l’Inps comunica ogni anno. La domanda degli assegni familiari  si predispone ogni anno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Analizziamo a chi spettano gli assegni familiari in base alla composizione del nucleo familiare.

Nucleo familiare

L’Inps stabilisce che gli assegni familiari (ANF) spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Conclusione

Nel caso specifico gli assegni familiari non spettano in quanto  i due figli di 21 e 26 anni non fanno parte di un “nucleo numeroso”.

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