Docenti sovrannumerari infanzia e primaria: come individuarli

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La contrazione nell’organico dell’autonomia per ciascuna istituzione scolastica determina una riduzione nel numero di posti, con conseguente esubero dei docenti, esubero che sarà proporzionale al numero di posti che vengono a mancare.

Individuazione dei soprannumerari

L’individuazione dei soprannumerari nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola Primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Soprannumerari su posto di sostegno

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna delle seguenti tipologie:
A) minorati della vista
B) minorati dell’udito
C) minorati psicofisici

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Soprannumerari su posto lingua inglese nella scuola Primaria

Nell’organico della scuola Primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti deve presentare domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Ruolo delle graduatorie interne di istituto

Gli insegnanti vengono dichiarati soprannumerari in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto che, come abbiamo chiarito nel nostro articolo, dipende dal punteggio e può essere condizionata dall’anno scolastico di arrivo nella scuola e da eventuali precedenze come previste nell’art.13 comma 2 del CCNI, che consentono l’esclusione dalla graduatoria e la tutela della titolarità del docente, che non può essere dichiarato soprannumerario anche se con punteggio inferiore rispetto agli altri insegnanti in graduatoria.

A parità di precedenze e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

La graduatoria interna di istituto deve essere predisposta dal Dirigente scolastico e pubblicata all’Albo della scuola entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità.
Sulla base di queste graduatorie e in considerazione del nuovo organico dell’autonomia pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale per il successivo anno scolastico, i Dirigenti scolastici individuano gli insegnanti soprannumerari ai quali dovranno notificare per iscritto immediatamente la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

I docenti individuati come perdenti posto, come stabilito nell’art.19 comma 5 del CCNI, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Soprannumerari nei CPIA

Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali, il Dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI.

Con quale ordine vengono individuati i soprannumerari?

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, come esplicitato nell’art.19 comma 7, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
A tal fine, come chiarisce la nota 3), non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola
2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Utili chiarimenti in proposito vengono forniti dalla nota 2) dove si stabilisce quanto segue:

“Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Mobilità, info utili: percentuali trasferimento, aumentano posti trasferimenti, titolarità su scuola, data unica movimenti

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