Docenti soprannumerari nella secondaria di I e II grado, come si individuano

WhatsApp
Telegram

L’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado viene effettuata distintamente per le cattedre, relativamente alle diverse classi di concorso presenti nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica, e per i posti di insegnamento sul sostegno

Soprannumerari su posti di sostegno

Sui posti di insegnamento costituiti nella scuola Secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, distintamente, per ciascuna delle seguenti tipologie:

A) minorati della vista

B) minorati dell’udito

C) minorati psicofisici

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

Ruolo delle graduatorie interne di istituto

L’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata in base alla graduatoria interna di istituto, che viene predisposta dal Dirigente scolastico per ogni classe di concorso e tipologia di posto presente nell’organico dell’istituzione scolastica.

I Dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, devono affiggere all’’Albo della scuola le graduatorie predisposte secondo i criteri stabiliti nel CCNI, come indicato nel nostro articolo, tenendo in dovuta considerazione la tabella per la valutazione del punteggio allegata al contratto sulla mobilità, le eventuali precedenze che danno diritto all’esclusione dalla graduatoria e l’anno scolastico di arrivo nella scuola.

Ai fini della valutazione, come indicato nella nota 1) dell’art.2. queste graduatorie devono contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici relativi a servizio, esigenze di famiglia e titoli

Sulla base delle graduatorie interne di istituto e in considerazione del nuovo organico predisposto e pubblicato dall’Ufficio scolastico provinciale per il successivo anno scolastico, i Dirigenti scolastici individuano i docenti soprannumerari, ai quali dovranno notificare per iscritto immediatamente la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio

Soprannumerari nei CPIA e nei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti

Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i CPIA, il Dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

Negli Istituti di Istruzione Superiore funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corso serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

Con quale ordine si individuano i soprannumerari?

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, come chiarisce l’art.21 comma 11 del CCNI, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Un utile chiarimento in merito viene fornito dalla nota 2) del succitato art.21, dove si stabilisce quanto segue:

Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri