Docenti. Le prestazioni aggiuntive, oltre le 40 ore, devono essere sempre retribuite

Di Lalla
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red – Transazione positiva davanti al Tribunale di Catanzaro della RSU del sindacato SAB. Le prestazioni dovute da contratto per attività funzionali all’insegnamento prevedono un impegno massimo di ore fino a 40 per ciascuna delle predette lettere e che le eccedenze, se prestate, anche se non dovute, vanno sempre retribuite.

red – Transazione positiva davanti al Tribunale di Catanzaro della RSU del sindacato SAB. Le prestazioni dovute da contratto per attività funzionali all’insegnamento prevedono un impegno massimo di ore fino a 40 per ciascuna delle predette lettere e che le eccedenze, se prestate, anche se non dovute, vanno sempre retribuite.

SAB – L’art. 29 – attività funzionali all’insegnamento – del Contratto Nazionale di Lavoro 29/11/07 comparto scuola prevede, per i docenti, al comma 3 lett. a), la partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annuali.

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Nell’a.s. 2010/11 c/o un Istituto d’Istruzione Superiore di Catanzaro, il prof. P.B., anche in qualità di RSU del SAB e responsabile dell’ufficio contenzioso della sede sindacale di Catanzaro, in fase di contrattazione, aveva avvisato il dirigente scolastico che, in quell’ istituto, si stavano superando le 40 ore per attività a carattere collegiale anche perché, era abitudine tenere collegi fiume, riunioni di dipartimenti, incontri scuola famiglia, ecc..

Di riscontro il dirigente si era impegnato a retribuire, con il fondo d’istituto, le ore eccedenti le 40, tant’è che fece distribuire, fra i docenti, dei moduli-richiesta di tutte le attività svolte. In data 8/8/2011 forniva alle RSU informativa successiva sulla ripartizione del fondo d’istituto e, stranamente, non vi era nessuna voce che andava a coprire la liquidazione delle predette ore in eccedenza.

A nuova richiesta della RSU, il dirigente giustificava la mancata liquidazione di dette ore con la mancanza di fondi, da qui il ricorso davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro che, nell’udienza del 5/7/2013 sollecitava le parti convenute a una bonaria definizione della vicenda rinviando la causa al 27/9/2013.

Nel merito interveniva anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro la quale chiedeva l’acquisizione della documentazione riguardante il giudizio al fine di rendere parere di congruità, dato dopo in senso positivo per il pagamento della somma di 393,75 euro oltre interessi legali.

A seguito della definizione bonaria, l’ATP di Catanzaro procedeva all’accredito di dette somme al prof. P.B. a titolo di prestazioni aggiuntive svolte nell’a.s. 2010/11 ed interessi, nonché per il versamento di contributi ed imposte a carico dell’amministrazione, per la complessiva somma di 540,99 euro accreditata in data 16/12/2013.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per l’esito della vicenda sollevata, portata avanti e conclusa positivamente dal prof. P.B. che ricopre anche il ruolo di RSU nel proprio istituto; nel merito fa rilevare che le prestazioni dovute da contratto per attività funzionali all’insegnamento previste dal comma 3 lett. a) e lett. b), prevedono un impegno massimo di ore fino a 40 per ciascuna delle predette lettere e che le eccedenze, se prestate, anche se non dovute, vanno sempre retribuite.

Infine, è il caso di richiamare l’art. 28 – attività d’insegnamento – del predetto contratto che obbliga i dirigenti scolastici, prima dell’inizio delle lezioni, a predisporre il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.

Detto piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nell’ambito della programmazione dell’azione didattico – educativa e con la stessa procedura (nuova delibera del Collegio) è modificato nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze e non come spesso avviene: convocazioni straordinarie o d’urgenza generiche senza sussistenza di dette condizioni che autorizzano il dirigente scolastico a travalicare la sovranità collegiale sulla modifica del piano.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

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