Docenti precari, prima sentenza al sud per gli scatti stipendiali!

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – Pubblichiamo i comunicati di Cobas Scuola Salerno, Comitato Insegnanti e Ata precari Ata Salerno, di FSI Scuola e il link alla sentenza da Diritto Scolastico.

red – Pubblichiamo i comunicati di Cobas Scuola Salerno, Comitato Insegnanti e Ata precari Ata Salerno, di FSI Scuola e il link alla sentenza da Diritto Scolastico.

Cobas Scuola Salerno, Comitato Insegnanti e Ata precari Salerno – Esultano i Cobas Scuola ed il Comitato insegnanti ed ata precari di Salerno per la prima sentenza anche nel sud Italia.Il Tribunale di Salerno infatti, con sentenza n°3651 del 14 Luglio 2010, riconosce gli aumenti di stipendio”scatti biennali” anche ai docenti precari.

Nel caso specifico il docente Giuseppe Tuozzo,con oltre dieci anni di precariato sulle spalle, si era rivolto all’avv. Angelo Maurilio Tuozzo dei Cobas di Salerno per vedersi riconosciuto il diritto
ad accedere ai cosiddetti scatti di anzianità da riconoscere in busta attraverso i cosiddetti “gradoni”, al pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato. In pratica un docente precario, pur facendo lo stesso lavoro di un collega di ruolo, prende lo stipendio iniziale senza aumenti anche dopo 20- 30 anni di precariato.

Una disparità di trattamento che non trova giustificazione e che i Cobas hanno deciso di contrastare fortemente. Hanno deciso di lottare contro la vera ragione della precarietà nella scuola: il fatto che all’Amministrazione convenga usare i contratti a tempo determinato per abbassare il costo del lavoro del personale scolastico. Mediamente, proprio per la progressione di carriera di cui i precari non godono, oltre allo stipendio estivo che i supplenti fino al termine dell’attività didattica non percepiscono, un precario costa allo Stato circa 8.000 € in meno di un lavoratore in ruolo.Conquistare gli scatti di anzianità per il personale precario, giocoforza significa anche conquistare il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo per il personale immesso in ruolo.

Un breve riepilogo: lo scorso anno l’avvocato aveva fatto ricorso per decreto ingiuntivo D.I. 480/09 che era stato accolto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno. A tale decreto, però, vi era stata l’opposizione del MIUR attraverso i suoi legali. Il 14 Luglio 2010 Il Giudice del lavoro dott.M.L.Viva ha rigettato in toto l’opposizione del Min.dell’Istr. accogliendo la tesi della difesa del docente precario. “L’art.53 della legge n°312/1980-si legge nella sentenza-continua a trovare applicazione nel comparto scuola è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame,proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva.

Il Giudice,quindi, riconoscendo gli scatti stipendiali (art.53 legge 312/80, corrispondente al 2,5 per cento sulla posizione stipendiale iniziale, a partire dal terzo anno di servizio prestato, in poi) per i docenti precari, che prevedeva lo scatto in parola, si debba ritenere tuttora in vigore. Il Ministero, quindi, viene condannato a pagare €4.068,39 al docente oltre alle spese per l’onorario dell’avvocato.

Nei prossimi mesi andranno a sentenza altre decine di ricorsi patrocinati sempre dall’avv.Angelo Maurilio Tuozzo dei Cobas ai quali se ne aggiungeranno,in seguito a questa prima sentenza, tantissimi
altri.

FSI Scuola – Di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Salerno sezione Lavoro che ha riconosciuto gli scatti biennali stipendiali anche ai docenti precari. In particolare la sentenza n°3651 del 14 Luglio 2010 segue al ricorso di un docente precario che aveva fatto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il diritto ad accedere ai cosiddetti scatti di anzianità da riconoscere nella retribuzione attraverso i cosiddetti "gradoni", al pari dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, nel rigettare la opposizione al decreto del MIUR , conferma la tesi della difesa del docente precario motivando che l’art.53 della legge n°312/1980 trova applicazione nel comparto scuola ed è tuttora in vigore a seguito del recepimento operato in toto dalla stessa contrattazione collettiva".

La sentenza

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri