Docenti precari, negato lo stipendio durante il dottorato

Di Lalla
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Lalla – Interrogazione parlamentare dell’On. Zazzera (IDV) sulla circolare n. 15 del 22 febbraio 2011, che nega ai docenti la possibilità di mettersi in aspettativa per il dottorato di ricerca conservando il proprio stipendio, come avviene per gli insegnanti di ruolo e per i dipendenti della pubblica amministrazione;

Lalla – Interrogazione parlamentare dell’On. Zazzera (IDV) sulla circolare n. 15 del 22 febbraio 2011, che nega ai docenti la possibilità di mettersi in aspettativa per il dottorato di ricerca conservando il proprio stipendio, come avviene per gli insegnanti di ruolo e per i dipendenti della pubblica amministrazione;

L’interrogazione

ZAZZERA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

con circolare n. 15 del 22 febbraio 2012 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha negato ai docenti precari la possibilità di mettersi in aspettativa per il dottorato di ricerca conservando il proprio stipendio, come avviene per gli insegnanti di ruolo e per i dipendenti della pubblica amministrazione;

in particolare, per questi docenti le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (il riconoscimento del servizio ai fini previsti dalle vigenti disposizioni) e non sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato);

molto spesso questi precari non possono mettersi in aspettativa, a differenza dei colleghi degli anni precedenti, rinunciando allo stipendio;

quindi, gli insegnanti che hanno superato i test di ammissione ai dottorati di ricerca si trovano costretti a rinunciare a questa opportunità dopo anni di studi sostenuti, senza neppure poter passare di ruolo, in quanto le graduatorie scorrono, come noto, con estrema lentezza;

accade, inoltre, che nei casi in cui i posti di dottorato messi a concorso non prevedano borse di studio, i docenti devono anche accollarsi le spese delle tasse universitarie;

con sentenza n. 360 del 26 maggio 2011, il giudice del lavoro del tribunale di Verona ha stabilito che ai docenti con contratti a tempo determinato debbano essere riconosciuti gli stessi diritti del personale con contratto a tempo indeterminato. Con tale pronuncia il giudice ha accolto il ricorso presentato proprio da un docente che, essendo risultato idoneo al concorso per il dottorato di ricerca, aveva chiesto la conservazione del suo stipendio di insegnante -:

alla luce dei fatti riportati in premessa, quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda adottare ai fini di sanare questa palese discriminazione nei confronti dei docenti risultati idonei ai concorsi per dottorati di ricerca.(4-16024)

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