Docenti precari hanno diritto ad assegno di sede intero per servizio all’estero

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Il tribunale capitolino conferma il diritto dei docenti precari all'estero a percepire, per intero, l'assegno di sede.

Il tribunale capitolino conferma il diritto dei docenti precari all'estero a percepire, per intero, l'assegno di sede.

Dopo le prime pronunce del Tribunale di Roma e Torino sul diritto dei docenti  precari  non residenti all'estero, di percepire per intero l'assegno di sede, una nuova conferma arriva dal Tribunale di Roma.

Con la decisione n. 6638/16  del 05.07.16 , il Giudice  Selmi  ha ac colto il ricorso dei ricorrenti, tutti docenti precari non residenti all'estero, i quali  lamentavano che  durante il servizio prestato  all'estero, avevano  percepito un assegno di sede in misura ridotta rispetto a qualla riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato.

Il Giudice, accogliendo le argomentazioni difensive dell'avv. Domenico Naso, ha riconosciuto l'applicablità, al rapporto di lavoro dedotto dai ricorrenti, dell'art. 45 co. 5 del D.Lgs. n. 165/01  in tema di trattamento economico accessorio del personale non diplomatico del MAECI.

Poiché tale articolo è norma di carattere imperativo, esso non può essere derogato dai contratti collettivi e in ogni  caso la contrattazione collettiva è in contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posti dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.99.

Il Giudice riafferma che ta le accordo quadro è vincolante per i privati e per le pubbliche amministrazioni, per cui il blocco della misura dell'indennità di sede  applicato solo ai lavoratori a tempo determinato, non è giusitificabile in quanto  “non vi sono ragioni obiettive per l'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di un trattamento economico minore di quello attribuito ad un lavoratore a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che tale assegno è finalizzato a sopperire alle medesime esigenze e che entrambi ne beneficiano esclusivamente per il tempo in cui prestano servizio”.

Pertanto, ha sancito il diritto dei ricorrenti a percepire, per i periodi di servizio reso all'estero, l'assegno di sede in misura integrale e proprorzionata alla durata del servizio ed alle ore di insegnamento, riconoscendo come differenza rispetto a quanto già corrisposto dal MAECI , euro 16688,30, euro 18.895,68 e euro 8.884,49.

Questa sentenza rappresenta un ‘importante affermazione di un diritto che il MAECI continua a negare e che la UIL,  tramite  l'avv. Naso, si batte per fare definitivamente riconoscere.

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