Docenti perdenti posto, come vengono individuati e in quale scuola sistemati. Chi parteciperà per la terza volta all’assegnazione nazionale

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Docenti sovrannumerari, cosa cambia nel contratto di mobilità per l’a.s. 2017/18.

TRATTAMENTO DOCENTI SOPRANNUMERARI IN PROVINCIA.

Ai fini del l’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito.

I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio (salvo precedenze), saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell’organico.

Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni.

Una volta individuato come perdente posto il docente potrà condizionare la domanda optando quindi per il rientro nella scuola di perdente posto per i prossimi 8 anni qualora si dovesse liberare un posto.

Pertanto tale personale si riapre la mobilità e potrà presentare domanda di trasferimento ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole. Per tali opzioni potrà acquisire, se soddisfatto, titolarità di scuola; titolarità di ambito qualora abbia invece espresso preferenza per ambiti e soddisfatto nella scelta di questi ultimi.

Cosa succede se non venisse soddisfatto per le preferenze espresse?

1. Verrà trasferito d’ufficio e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell’ambito di titolarità.
2. Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà.
3. In ultima analisi resterà in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.

TRATTAMENTO DOCENTI IN ESUBERO IN PROVINCIA

Ci sono dei docenti che per diversi motivi sono in esubero a livello provinciale e non hanno una titolarità. Esistono ancora degli ex DOP che non hanno ottenuto una titolarità, anche per errori commessi dagli ATP lo scorso anno, o comunque personale docente che, a vario titolo, è rimasto in esubero lo scorso anno non avendo trovato nessuna collocazione. Il docente in questione è in esubero su un ambito della provincia e da quello si muoverà, prima a domanda, poi eventualmente d’ufficio.

Tale personale partecipa quindi ai normali movimenti a domanda nella mobilità all’interno della provincia di attuale esubero.

Cosa succede se non è soddisfatto nel trasferimento a domanda?

Sarà trasferito d’ufficio, su una scuola sempre all’interno della provincia;
Se non soddisfatto sarà trasferito d’ufficio su un ambito della provincia di attuale titolarità dopo i movimenti a domanda nella provincia stessa.

TRATTAMENTO DOCENTI IN ESUBERO A LIVELLO NAZIONALE

Sono i docenti che lo scorso anno nel piano straordinario sono stati immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 e poi nel trasferimento definitivo non hanno trovato nessuna titolarità provinciale e sono rimasti “appoggiati” alla provincia di immissione in ruolo (soprattutto classi di concorso ex A017-A019-A032…).

Tale personale parteciperà alla mobilità tra province diverse e per il trasferimento a domanda concorrerà al pari degli altri docenti potendo esprimere fino a 15 preferenze.

Cosa succede se non è soddisfatto nel trasferimento a domanda?

Verrà trasferito d’ufficio, dopo i movimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dal proprio punteggio e dalla prima preferenza espressa, ad un ambito a livello nazionale.

Nel caso detto personale decida invece di non presentare domanda verrà trasferito d’ufficio a punteggio zero e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla provincia di attuale servizio, ad un ambito a livello nazionale.

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