Docenti part time, Cassazione: devono partecipare a tutte le riunioni

WhatsApp
Telegram

Nel caso in cui un docente in regime di part time chieda di svolgere prestazioni inerenti le attività funzionali di carattere collegiale, nelle giornate lavorative in cui presta servizio, può essere obbligato a prestarle nei giorni in cui non è in servizio ordinario con l’attività d’insegnamento? Risponde a ciò la Cass. civ. Sez. lavoro, con Ordinanza del 14-03-2019, n. 7320

Fatto

la Corte d’Appello di Perugia respingeva l’appello di un docente a tempo indeterminato con contratto di lavoro part time, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'(OMISSIS), del Convitto Nazionale di (OMISSIS), volto ad ottenere l’accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all’insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, con conseguente divieto al rettore dell’Istituto di richiedere quelle prestazioni in giorni esclusi dall’orario a tempo parziale; la ricorrente aveva domandato anche l’accertamento della natura vessatoria, ritorsiva e mobbizzante della condotta tenuta dal Dirigente scolastico e l’adozione nei confronti di quest’ultima dell’ordine di cessare immediatamente dalle condotte censurate. La Cassazione respingerà il ricorso condannando il ricorrente a 3.500 euro di spese legali per i motivi che ora seguiranno.

Gli obblighi di lavoro della funzione docente

la disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici…” (art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perchè è a livello collegiale che i docenti “elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento”(art. 38, comma 5); gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell’attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all’orario e per quel che qui rileva, dall’art. 41 CCNL 4.8.1995, art. 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonchè dall’art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono “programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” (art. 42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
La distinzione tra le varie attività funzionali
Le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all’insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);

Part time e attività funzionale

La disciplina del tempo parziale, ha stabilito che “il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo” ed hanno significativamente aggiunto che “nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”; (…) . la pretesa della ricorrente di svolgere le attività collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l’attività di insegnamento non ha, quindi, giuridico fondamento, sia perchè smentita all’evidenza dall’ordinanza ministeriale di riferimento, sulla base della quale la trasformazione del contratto individuale è stata domandata ed ottenuta, sia perchè l’esegesi dell’art. 42 sulla quale la stessa riposa porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale, evenienza, questa, evidentemente apprezzata dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero nel dettare la disciplina del rapporto;
Il part time deve realizzare il giusto contemperamento tra esigenze datoriali e dei lavoratori
è utile rammentare al riguardo che, sia pure in altro contesto e ad altri fini, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia hanno evidenziato che la disciplina del part time deve realizzare il giusto contemperamento fra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori sicchè se, da un lato, la flessibilità deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall’altro rilevano “esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione” (Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014 in causa C- 221/2013 Mascellani Ministero della Giustizia);

Part time e attività collegiale, obbligo di partecipare anche se in giorni diversi dal servizio

La Cassazione esprime il seguente principio di diritto: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri