Docenti in GaE con riserva hanno diritto ad assunzione, sentenza

WhatsApp
Telegram

Ad un insegnante era stato revocato il ruolo già assegnato dalle graduatorie ad esaurimento, in cui il docente compariva con la T, cioè la riserva in attesa dell’esito del ricorso. 

L’Avv. Salvatore Braghini ci comunica “E’ la vicenda accaduta ad un docente di latino che, ad agosto scorso, era tornato da New York, dove si era trasferito, per insegnare materie letterarie e latino nel liceo “Innocenzo XII” di Anzio, a seguito della convocazione dell’Ufficio Scolastico di Roma, con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 2018.

Purtroppo, di lì a pochi giorni, veniva riconvocato per sentirsi comunicare che da parte dell’USP c’era stato un errore nel non aver considerato la riserva “T” apposta nelle GaE nella sua nomina e che, quindi, l’immissione in ruolo, previo accantonamento del posto, sarebbe slittata di un anno scolastico, dovendosi attendere la chiusura dell’iter giudiziale presso il Tar Lazio, tribunale che gli aveva riconosciuto il diritto a stare nelle Graduatorie ad Esaurimento soltanto con riserva.

L’Ufficio Scolastico di Roma, in pratica, ha ritenuto di rettificare la nomina posticipandola di un anno perché il reinserimento nelle Graduatorie, all’interno delle quali il docente aveva maturato il diritto al ruolo per scorrimento, era condizionato allo scioglimento della riserva.

Il prof., per nulla convinto della correttezza dell’operato dell’amministrazione scolastica, si rivolgeva allo studio degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della UIL Scuola di Avezzano per valutare la correttezza nell’applicazione delle norme di settore.

I legali presentavano ricorso d’urgenza nel mese di settembre presso il Tribunale di Tivoli, dove si svolgeva il contraddittorio con il funzionario delegato dal Ministero dell’Istruzione-USR Lazio e, all’esito del quale, il Giudice del Lavoro, dr.ssa Irene Sandulli, decideva in questi giorni di accogliere il ricorso sulla base di “quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (vd. sul punto Tar Lazio II, sent. 3190/2011), ossia: – che ‘l’ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo, a seguito dell’esaurimento o mancato esperimento del gravame ordinario, acquista un valore d’immodificabilità – sia pure non assoluta e definitiva – per certi aspetti equiparabile al formarsi della cosa giudicata formale della sentenza passata in giudicato, con i limiti oggettivi di una pronuncia giurisdizionale, comportando che, per tutta la durata del giudizio, i fatti per cui è causa rimangono assoggettati, rebus sic stantibus, agli effetti ivi stabiliti, destinati a permanere per tutto il tempo occorrente alla definitiva verifica giudiziale'”.

Ciò posto, secondo il Giudice del lavoro di Tivoli, “la denegata possibilità di accesso all’insegnamento per il ricorrente, nonostante il reinserimento in gae e la sua individuazione dallo stesso Ufficio scolastico come potenziale contraente, unitamente al mero ‘accantonamento’ del posto utile, a dispetto di una pronuncia del Tar già eseguibile (…) finirebbe col vanificare il dettato di quel plesso giudicante laddove impedisce al ricorrente l’immediata stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato: anche l’ulteriore provvedimento emesso dall’ufficio scolastico (oggetto di note integrative) è dunque equiparabile ai fini odierni ad atti di ‘violazione, o meramente elusivi, della pronuncia cautelare, da intendersi come quelli che in concreto e in qualsiasi forma siano preordinati a sostituirsi a dare esecuzione all’originario provvedimento, pur privato di autorità della detta decisione cautelare’ (C.d.S. 1000/2005)”.

Il Giudice ha quindi ordinato al MIUR “l’immediata adozione di ogni provvedimento utile al ripristino della posizione lavorativa del ricorrente, a fini sia economici che giuridici con decorrenza dall’1.9.2018, presso l’Istituto scolastico già individuato”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile