Docenti idonei concorso 2016: rischiamo depennamento da graduatorie

WhatsApp
Telegram

Comunicato Comitato docenti idonei e di ruolo prove suppletive concorso 2016 – Siamo i docenti interessati dalla sentenza n° 07789/2019 del 13 novembre 2019 con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio positivo di primo grado emesso dal TAR Lazio in merito alla partecipazione al concorso 2016 di migliaia di docenti senza abilitazione, molti dei quali hanno superato brillantemente le due prove selettive conseguendo l’ assunzione nel corso degli anni 2018 e 2019.

La summenzionata sentenza ha risvolti drammatici poiché è concreto il rischio del depennamento dalle graduatorie con la conseguente rescissione dei contratti per tanti di noi già in servizio che, nei mesi scorsi, hanno rinunciato ai precedenti impieghi per dedicarsi alla docenza, lavoro che più amiamo. Per alcuni, inoltre, la beffa di non aver accettato le supplenze dalle graduatorie di terza fascia.

Grande è la nostra sfiducia nel sistema italiano poiché, a seguito di provvedimenti cautelari emessi sempre dal Consiglio di Stato, abbiamo partecipato alle due prove suppletive selettive al pari dei nostri colleghi abilitati, venendo giudicati idonei dalle medesime commissioni di concorso con punteggi, in alcuni casi, superiori a quelli dei colleghi muniti di abilitazione. Immessi, poi, in graduatoria di merito senza riserva in ottemperanza alla sentenza di primo grado n° 2368/2019 del 22 febbraio 2019 del T.A.R. Lazio, con successiva assunzione per coloro in turno di nomina.

Immense sono la delusione e la rabbia, considerando anche che, nel corso del 2017, solo un anno dopo il nostro concorso, è stato emanato il D.lgs 377, del 7 Aprile 2017, che riforma le modalità di reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado secondo le quali tutti i laureati possono accedere ai concorsi inserendo nel proprio piano di studi 24 crediti formativi universitari nei settori antropologici, psicologici, pedagogici e nelle metodologie didattiche, crediti acquisibili anche dopo il termine del percorso universitario presso le università pubbliche e private parificate, crediti che, alcuni tra noi, hanno già acquisito e che, in ogni caso, potrebbero acquisire anche durante l’anno di prova o, successivamente, se il legislatore lo consentisse con un provvedimento specifico.

Siamo docenti meritevoli stando alle valutazioni delle commissioni del concorso 2016 finiti nel tritacarne del sistema amministrativo italiano.

Chiediamo, pertanto, un intervento legislativo del Parlamento e/o Governo italiano volto a sanare questa ingiustizia, anche allo scopo di consentire la continuità di didattica.

NOTE comprensive dei riferimenti agli atti USR Campania, situazione analoga per altre regioni

  • con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio (R.G.N. 4518/2016) venivano impugnati gli atti della procedura concorsuale indetta con d.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, 106, 107 (pubblicato nella GURI, IV serie speciale – Concorsi n. 16 del 26 febbraio 2016), per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui limitano la possibilità di partecipazione ai soli candidati muniti di abilitazione all’insegnamento conseguita prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione;

  • con decreto monocratico n. 2012/2016 del 22.04.2016 il T.A.R. Lazio respingeva l’istanza cautelare e, per l’effetto, non ammetteva con riserva il ricorrente alle prove scritte, e fissava per la trattazione dell’istanza cautelare l’udienza del 19 maggio 2016. Con ordinanza cautelare n. 2726/2016 del 24 maggio 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio confermava il provvedimento di rigetto;

  • avverso l’ordinanza cautelare in parola, il ricorrenti presentavano ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4410/2016 del 5 ottobre 2016 accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, disponeva la partecipazione alla procedura concorsuale;

  •  Molti ricorrenti partecipavano alle prove suppletive appositamente predisposte dall’Amministrazione molti di loro superandole brillantemente;

  • accadeva poi che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie di merito, relative ai candidati ammessi al concorso sulla scorta di provvedimenti giudiziari favorevoli, che avessero superato le prove suppletive, inserendoli con riserva;

  • l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania provvedeva, tuttavia, ad accantonare i posti per l’a.s. 2018/2019 ai docenti inseriti con riserva nella graduatoria di merito del Concorso 2016, in turno di nomina per l’immissione in ruolo, disponendo la decorrenza giuridica dall’a.s. 2018/2019 ed economica alla data dell’effettiva presa di servizio;

  • con sentenza n. 2368/2019 del 22 febbraio 2019, il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Bis ha accolto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti annullando i provvedimenti impugnati;

  • in virtù della sentenza suindicata, l’USR Campania, con nota dirigenziale n. 1832 dell’11.03.2019 invitava i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie di merito del Concorso docenti 2016, per i quali era stato accantonato il posto per l’a.s. 2018/2019, a presentare istanza di mobilità ex ordinanza ministeriale n. 203 dell’08.03.2019 relativa alla mobilità interprovinciale del personale docente, a seguito della quale ad i docenti veniva assegnata la sede ed inoltre in esecuzione del suindicato provvedimento giurisdizionale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota direttoriale 7520 del 21.03.2019, disponeva lo scioglimento della riserva;

  • nelle more il MIUR proponeva appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della suddetta sentenza n. 2368/19 ma, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3150/2019 del 20 giugno 2019, accoglieva l’istanza solo ai fini della fissazione dell’udienza di merito, confermando così il diritto dei docenti ad essere immessi in ruolo per effetto del superamento della procedura concorsuale e fissava l’udienza di merito al 7 novembre 2019;

  •  il primo settembre 2019 tutti i docenti in turno di nomina prendevano servizio stipulando contratto di lavoro a tempo indeterminato molti dei quali lasciando il precedente lavoro o rinunciando alle consuete supplenze annuali;

  • il 13 novembre 2019 il Consiglio di Stato con la sentenza 07789/2019 ha ribaltato il giudizio positivo che vi era stato per migliaia di ricorrenti in merito alla partecipazione al concorso scuola 2016.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri