Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, difendersi da offese, minacce e aggressioni. Sentenze

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L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“. Vediamo una casistica succinta in materia scolastica

Offendere un docente può essere oltraggio a pubblico ufficiale

L’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Cecina, 19/04/2012). Cass. pen. Sez. V, 12/02/2014, n. 15367 (rv. 262765)

Cass. pen. Sez. VI, 15/12/1993, n. 4033 (rv. 197966): L’esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale in danno di docente di scuola media statale da parte di un genitore di alunno) .

Il collaboratore scolastico è incaricato di pubblico servizio

Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011: Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti.

Pretura Saronno, 14/05/1965: Il preside e il bidello di una scuola statale hanno la qualità di pubblico ufficiale, ma non rientra nei loro poteri, derivanti dall’affidamento alla responsabilità disciplinare e genericamente educativa, quello di procedere a perquisizione personale sugli alunni dell’istituto, al fine di accertare l’esistenza di un eventuale reato (nella specie, furto).

Sulla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale

Cass. pen. Sez. V, 15/11/2006, n. 13779 (rv. 236141): Nel reato determinato dall’altrui inganno, non è configurabile, in capo all’autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base l’atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale. (Fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per induzione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferimento da docente, nella quale l’istante aveva dichiarato il possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l’ufficio aveva omesso di esercitare i dovuti controlli). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 5 luglio 2005)

Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233630): Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) la condotta del docente di una scuola, avente regime di istituto parificato, che, in qualità di membro del collegio dei docenti, incaricato di fatto dell’espletamento di adempimenti amministrativi, attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004)

Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233631): Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione – avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi – il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell’ammissione al prosieguo del corso ed all’esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l’insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all’attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell’insegnamento e dei titoli della scuola pubblica. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004)

Raccomandazioni effettuate a un docente minaccia a pubblico ufficiale

Cass. pen. Sez. VI, 28/09/2006, n. 5777 (rv. 236059): La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell’adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell’ambiente universitario). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 30 giugno 2004)

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