Docenti e ATA: periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire delle ferie

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Le ferie imposte d’ufficio sono sempre illegittime. Questo va ricordato a qualche Dirigente Scolastico che interpreta in maniera sbagliata il Contratto. 

Un nostro lettore chiede

Sono un C.S a tempo indeterminato.

Il D.S . Obbliga d’ufficio le ferie, sostenendo che oltre la metà delle ferie li devo usufruire, entro Luglio/Agosto contro la mia volontà. Sostenendo che le ferie bisogna usufruire per a.s senza indicare date. Sarebbe opportuno fare chiarezza sia ai dipendenti che al D.S sulle ferie anche per i docenti una volta per tutti, dal mio punto di vista anno le idee confuse . Mi posso rivalere dal punto di vista economico?.

di Giovanni Calandrino – Le ferie imposte d’ufficio sono sempre illegittime, il suo DS si sbaglia.

Il personale ATA fruisce delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante tutto l’anno. Inoltre può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

La fonte normativa è lo stesso CCNL scuola/2007 art. 13 comma 11.

Il personale A.T.A. fruisce le ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13.10 CCNL/2007).

Per quanto riguarda i docenti, l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno o esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

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