Docenti dovranno garantire 5 anni di permanenza nella stessa sede. Chi riguarda?

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Ritorniamo sulla questione dell’emendamento di cui abbiamo dato anticipazione la scorsa settimana e presentato al decreto semplificazione che costringerà i docenti ad una permanenza di 5 anni nella stessa sede, indipendentemente dalla procedura di reclutamento utilizzata.

L’emendamento

Si tratta, in base alla bozza in nostro possesso del maxiemendamento presentato dalla maggioranza, del 2-octies, che così recita: “Il vincolo di cui all’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.

Ciò comporterà il fatto che docenti ed educatori dovranno garantire una permanenza nella stessa sede di lavoro per almeno cinque anni. Dovranno, inoltre, garantire per lo stesso arco di tempo la permanenza nella stessa tipologia di posto e classe di concorso.

Chi riguarda?

Nella relazione tecnica del maxiemendamento, sono esplicati i motivi e le modalità di applicazione del testo.

Si legge, infatti, che “a legislazione vigente, i docenti e gli educatori sono soggetti ai seguenti vincoli in materia di permanenza nella sede di servizio:

  • cinque anni di permanenza nella medesima sede per i neoassunti nella scuola secondaria, vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017;
  • tre anni di permanenza nella medesima sede per i neo assunti nella scuola secondaria, non vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017;
  • cinque anni di permanenza nel sostegno didattico (ma non nella medesima sede!) per i docenti di sostegno;
  • tre anni di permanenza nella sede per i docenti neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria;
  • tre anni di permanenza nell’ambito territoriale (ma non nella medesima sede!) per i docenti non neoassunti di ogni ordine e grado di istruzione.

La norma di cui trattasi semplifica tali disposizioni, sostituendole con un vincolo generale di permanenza minima di cinque anni nella sede, tipologia di posto e classe di concorso.

Oltre a consentire una semplificazione della normativa vigente, la disposizione ha altresì l’effetto di incrementare la continuità didattica, a tutto vantaggio degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli apprendimenti. Infatti, i dati disponibili sulla valutazione deli apprendimenti conducono a ritenere vantaggiosa una situazione di maggiore continuità didattica.

Questione contratti

La norma, però, cozza con quanto già deciso a livello contrattuale per la mobilità. Nel testo della relazione tecnica si prevede, infatti, che “Alla disposizione in questione si applica l’articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi, i contratti collettivi nazionali integrativi in materia di mobilità del personale scolastico potranno disciplinare in maniera più dettagliata la materia, purché nel rispetto dei vincoli introdotti al presente comma.

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