Docenti di ruolo, anche neoassunti, possono accettare supplenza. Modalità

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L’art.36 del CCNL 29/11/2017 consente ai docenti di ruolo di accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso. Questa disposizione risulta confermata nel nuovo CCNL 2016/2018. 

Cosa stabilisce l’art. 36

L’articolo, avente come oggetto “Contratti a tempo determinato per il personale in servizio” stabilisce quanto segue:

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Ricordiamo che l’accettazione della supplenza (al 31 agosto o 30 giugno) non è a discrezione del Preside ma è un diritto di cui può usufruire il docente.

Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo  che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza, oppure presentino domanda di messa a disposizione.

È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad una anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30/6 senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.

L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:
“Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.

Pertanto, restano escluse dall’applicazione dell’art. 36 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.

La supplenza può essere accettata per tre anni senza perdere la titolarità della sede di ruolo.

La supplenza può essere accettata nel corso dell’anno scolastico, entro il 31 dicembre.  Può cioè capitare che il docente prenda servizio nella sede assegnata per il ruolo il 2 settembre. A quella data molto probabilmente in numerose province non saranno state ancora assegnate le supplenze al 31 agosto o 30 settembre. Il docente potrà quindi usufruire della possibilità quando verrà individuato.

Anno di prova. Naturalmente in questo caso i docenti rinviano l’anno di prova. L’anno in cui si usufruisce dell’art. 36 viene considerato preruolo.

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