Docenti del potenziamento impegnati in corsi di recupero devono essere retribuiti. Nella scuola non si deve lavorare gratis

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Una cosa è certa, nella scuola, così come ovunque, non si può lavorare gratis e non si deve lavorare gratis. Vi sono attività funzionali all'attività docente, vi sono attività aggiuntive, che, proprio perché aggiuntive, necessitano non solo della disponibilità della persona interessata perché la detta attività abbia luogo, ma anche un pagamento suppletivo.

Una cosa è certa, nella scuola, così come ovunque, non si può lavorare gratis e non si deve lavorare gratis. Vi sono attività funzionali all'attività docente, vi sono attività aggiuntive, che, proprio perché aggiuntive, necessitano non solo della disponibilità della persona interessata perché la detta attività abbia luogo, ma anche un pagamento suppletivo.

Nulla di straordinario, visto che esiste ancora un CCNL, certo vecchio rispetto alle novità della Legge 107 del 2015, ma ancora vigente ed in vigore e nell'attesa di un nuovo CCNL sono le disposizioni di quello stipulato nel 2006 che trovano ancora applicazione.

Ora, come è noto, l'organico dell'autonomia entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico. All'interno di questo organico vi confluiscono soprattutto i docenti del potenziamento, che avranno dei compiti e ruoli specifici come definiti dal PTOF, che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.

Sono variegate le attività di potenziamento ivi previste. I commi 5, 6, 7, 14 (punto 2 lettera b), 64, 85 e 95, art.1 della Legge 13 luglio 2015 n.107 rilevano che i docenti dell'organico dell'autonomia devono essere utilizzati secondo quanto richiamato dal comma 95 e destinati ai fini previsti dai commi 7 e 85 dall'art. 1 della stessa Legge, ovvero alle attività di potenziamento e alla copertura delle supplenze sino a 10 giorni tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 (dove sono esplicitate le competenze da potenziare).

Come dovranno essere considerate queste attività dei potenziatori e delle potenziatrici?

Funzionali, ergo obbligatorie se deliberate nel PTOF, dunque facenti parte di quello che sarà il loro ordinario incarico? Probabile. Ciò significa che le attività di potenziamento a cui saranno chiamati a svolgere non potranno essere considerate, ovviamente, come attività aggiuntive.

I corsi di recupero come dovranno essere intesi? Come attività proprie della funzione del potenziatore od aggiuntiva?

A dire il vero, dalla lettura della Legge 107 del 2015 non si evince espressamente la riconducibilità delle attività dei corsi di recupero a quelle di potenziamento. Sembrano essere due attività distinte.  

E comunque, venendo a questo anno scolastico oramai giunto a termine, anche nel caso in cui i corsi di recupero possano essere intesi come prestazioni di potenziamento, ergo funzionali all'attività del potenziatore, dunque non aggiuntiva, sempre che il potenziatore abbia accettato l'incarico ed abbia le competenze per fare ciò,  anche se anticipate a questo anno scolastico con il POF annuale alcune funzioni del potenziamento ed in modo improprio, andranno considerate come attività aggiuntive perché è dal prossimo anno scolastico che entrerà a pieno regime il sistema del potenziamento, il PTOF e l'organico dell'autonomia

. Ed è auspicabile che la figura del docente del potenziamento possa essere "normata" anche in via contrattuale, perchè vi sono diversi vuoti, per una figura introdotta ex novo nel mondo lavorativo della scuola. Vuoti che rischiano di favorire interpretazioni non sicuramente migliorative nei confronti di tale posizione lavorativa. 

Ed occorre ricordare alcune cose. Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di recupero che ovviamente si riferiscono alle scuole secondarie di secondo grado. Non c'è differenza tra i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso. Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d'opera con le modalità previste dall'articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

L'articolo 40 tra le varie cose, prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.).

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