Docenti con 36 mesi di servizio, Pittoni (Lega): ecco perché puntiamo su assunzione da graduatorie

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Secondo il Sen. Mario Pittoni Presidente Commissione Cultura Senato della Repubblica  Responsabile Istruzione Lega il concorso straordinario previsto dalla legge n. 159/2019 non può oggettivamente assegnare i docenti vincitori alle classi del prossimo anno scolastico poiché, con il termine di presentazione delle istanze di partecipazione fissato al 3 luglio 2020, riesce di fatto impossibile immaginare il rispetto dei tempi.

Anche con risibili prove dei candidati in aula informatica intorno al 4-5 agosto – afferma il Senatore – o altrettanto risibili valutazioni dei titoli (operazione delicata) intorno a ferragosto, anche semplificando al massimo il concorso nella fase di espletamento della prova scritta computer based, non è ottenibile alcun significativo risparmio di tempo.

Se poi si sostituisse la prova scritta computer based con la semplice valutazione dei titoli (non necessaria con la maxi-graduatoria, che fa riferimento solo al punteggio acquisito) – prosegue ancora il responsabile istruzione della Lega – non avendo più da valutare soltanto quelli degli ammessi alla fase successiva agli scritti (superamento con 7/10), le commissioni si troverebbero comunque a dover valutare in tempi strettissimi decine e decine di migliaia di domande.

Senza contare che un concorso per soli titoli così strutturato, necessariamente dovrebbe fare riferimento a una tabella di valutazione da allestire ex novo, ovviamente previo confronto con le parti sociali per evitare nuove tensioni e possibili contenziosi seriali. E che potrebbe incappare nella eccezione di incostituzionalità allorché non venga analiticamente dimostrata la compatibilità in termini percentuali con i posti destinati al concorso ordinario e, soprattutto, sempre possibile quando c’è il dubbio che non venga rispettato il principio costituzionale della selezione per merito.

Perché puntare ad assunzione da graduatoria

Va ricordato – afferma il Senatore – che il concorso per soli titoli nato nel 1989, conosciuto come “doppio canale”, nel 1999 è stato convertito dalla legge 124 in graduatoria permanente (ora ad esaurimento). Trasformazione ribadita dalla giurisprudenza della Cassazione (esempio: Sentenza 3 ottobre 2006 n. 21298).

Diverso   quindi, nel settore scuola quando ci si riferisce a “graduatorie”: esse possono essere permanenti (tuttora attive per il reclutamento del personale ATA e un tempo attive pure per il reclutamento dei docenti) oppure ad esaurimento (oggi strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche da una sentenza della Corte Costituzionale).

Lo strumento “graduatoria” pertanto è pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche “tutelato”, dal momento che la Suprema Corte ha sancito che ad essa va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale pure aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali.

Una parte degli aspiranti inclusi nelle GAE ha tra l’altro conseguito l’abilitazione in corsi abilitanti speciali non selettivi o all’estero in corsi ugualmente ad accesso libero: quindi chi è legittimamente incluso nelle GAE può non aver superato alcuna selezione per merito prima di essere nominato in ruolo.

Situazioni particolari come l’attuale legittimano l’istituzione di uno strumento aggiuntivo, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l’assegnazione dei docenti alle classi con la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste e che abbia a presupposto il non trascurabile criterio dell’espletamento del servizio nella scuola statale per almeno un triennio (rispettando il principio sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria) o, nel caso del sostegno, l’altrettanto basilare criterio della specifica preparazione didattico-professionale.

Procrastinare concorso ordinario

Ultima osservazione – conclude il Senatore – sul numero di posti messi a bando: finché si resta nell’ottica dicotomica “concorso ordinario/concorso straordinario”, il numero di posti è talmente esiguo che tutta la procedura ricorda la solita montagna che partorisce il topolino.

Oggi interesse pubblico primario è coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Ovviamente, detratti quelli delle procedure ordinarie preesistenti (GM varie e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell’attuale stato d’emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno.

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