Docenti abilitati PAS con riserva per mancanza dei titoli di accesso vanno inseriti a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto

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Anche in attesa della decisione di merito sull’abilitazione PAS conseguita con riserva in quanto le docenti non avevano i requisiti richiesti dal dm 58/2013, l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto deve avvenire a pieno titolo, in modo che le stesse possano partecipare all’attribuzione di eventuali supplenze derivanti dallo scorrimento delle graduatorie.

Il Giudice del lavoro di Tivoli, dr.ssa Roberta Mariscotti, ha accolto la richiesta di due docenti di Avezzano (AQ) della secondaria di I grado di rimuovere la riserva dalle graduatorie di II fascia delle scuole scelte nella provincia di Roma, cui erano inserite senza diritto alla stipula di contratti di lavoro in quanto avevano conseguito l’abilitazione per le ccll.cc. A043/A050 mediante PAS all’esito di un provvedimento cautelare (ma non ancora nel merito) del Consiglio di Stato (che annullava l’art. 1, comma 3, del D.M. 58/2013 e gli atti presupposti, con particolare riguardo all’imposizione dei requisiti di accesso ai corsi PAS più stringenti rispetto al passato).

Entrambe le docenti avevano presentato alle rispettive scuole capofila formale diffida chiedendo di porre in essere tutte le procedure necessarie volte all’immediato scioglimento della riserva posta, in quanto illegittima, ma alle istanti aveva risposto l’Ufficio III – Unità Operativa – Scuola Secondaria dell’Ufficio VI ATP di Roma, a firma del dirigente R. Spallino, per ribadire doversi mantenere “l’inserimento con riserva in attesa dell’esito del giudizio di merito”.

Le docenti si rivolgevano allo studio legale degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano i quali decidevano di proporre ricorso d’urgenza al giudice ordinario per chiedere l’inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di II fascia, utile in sede di scorrimento ai fini del conferimento di supplenze.

Il 27 ottobre scorso si è pronunciato il Tribunale di Tivoli ordinando al MIUR l’eliminazione della dicitura “con riserva” in relazione alla posizione delle ricorrenti nella graduatoria di II fascia.

Gli avvocati Braghini e Lancia segnalano l’importanza dell’ordinanza in quanto si pone in perfetta linea con le numerose decisioni del TAR e del Consiglio di Stato, chiamati a decidere sui giudizi di ottemperanza proposti da quei ricorrenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento per effetto di pronunce cautelari. Il Giudice Roberta Mariscoti, infatti, evidenziano i legali, ha chiaramente affermato che “l’inclusione ‘con riserva’ da parte dell’amministrazione scolastica non appare corretta e coerente con il disposto della pronuncia del Consiglio di Stato in quanto la ‘riserva’ si riferiva alla circostanza che l’inserimento stesso restava subordinato alla condizione risolutiva del rigetto del ricorso nel merito… Le ricorrenti, infatti, non potrebbero ottenere il bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito, in via cautelare, e non potrebbero godere anticipatamente dell’utilità riconosciutale in via cautelare proprio per evitare l’attesa della decisione di merito”.

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