Permessi docenti: ARAN nega utilizzo dei giorni di ferie, protestano i sindacati

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Lettera dei sindacati contro il parere ARAN sui giorni di ferie fruiti dai docenti come permesso e quindi senza divieto di sostituzione con un supplente. 

Secondo i sindacati FLCGIL, CISL, UIL Scuola RUA, Snals e Gilda Unams si tratta di una errata interpretazione di quanto disposto dalla legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), che in effetti introduceva modifiche alla disciplina contrattuale ma non nel senso indicato dalla nota 2664.

La lettera dei sindacati espone in modo dettagliato le ragioni che giustificano un netto dissenso di merito, mentre sul piano del metodo viene stigmatizzata la decisione di intervenire in modo unilaterale e non condiviso su questioni riguardanti la corretta applicazione del CCNL.

Nel merito esprimono la seguente posizione:
La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) all’art. 1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Tale articolo dispone che le ferie si fruiscono durante i giorni di sospensione
delle lezioni e non più delle attività didattiche; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall’art. 13 del CCNL.

La finalità di tale modifica normativa si rinviene con assoluta chiarezza al successivo comma 55 della citata Legge 228 che, relativamente al compenso per le ferie non godute dal personale docente supplente breve o con contratto a T.D. fino al 30 giugno, prevede che tale compenso debba essere calcolato al netto delle giornate di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto di supplenza. La disposizione, con obiettivi di risparmio di spesa nel settore pubblico, interviene per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012, ai supplenti ai quali, senza la modifica del comma 54, era sostanzialmente precluso usufruire delle ferie posto che la scadenza naturale dei contratti avviene prima della sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto).

Peraltro, il menzionato comma 54 non ha introdotto alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 15 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007, rubricato “Permessi retribuiti”.

L’art. 15 del CCNL,“permessi retribuiti” prevede che “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante
autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Dalla ricostruzione normativa effettuata – affermano i sindacati – deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l’articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo
15, comma 2 che risulta tuttora vigente.

Da ciò deriva che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.

La lettera dei sindacati

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