Docente vince vertenza per omessa proroga del contratto di lavoro

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Gilda Unams – Una docente precaria ha intentato una vertenza sindacale nei confronti del dirigente scolastico di una scuola di Conversano con l’assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi, proprio sindacalista di fiducia. La docente stipulava in data 19.10.2009 contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. 3635 in sostituzione di docente titolare assente, su posto comune, con scadenza il 1.11.2009.
Tale contratto veniva limitato dal Dirigente scolastico in quanto alla validità giuridica ed economica per la giornata del 2.11.2009 (festività), in quanto confermava la supplenza dal 3.11.2009 con atto prot. 3919.

Gilda Unams – Una docente precaria ha intentato una vertenza sindacale nei confronti del dirigente scolastico di una scuola di Conversano con l’assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi, proprio sindacalista di fiducia. La docente stipulava in data 19.10.2009 contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. 3635 in sostituzione di docente titolare assente, su posto comune, con scadenza il 1.11.2009.
Tale contratto veniva limitato dal Dirigente scolastico in quanto alla validità giuridica ed economica per la giornata del 2.11.2009 (festività), in quanto confermava la supplenza dal 3.11.2009 con atto prot. 3919.

DIRITTO

Nel caso che ci occupa appare evidente la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del CCNL 2006/09. Difatti il comma 3 del citato art. 40 dispone che "Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.Nell’ipotesi che il docente completi l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1 del codice civile."

Peraltro, a monte dell’art. 7 comma 4 del D.M. del 13.6.2007 (Regolamento delle supplenze) nella specie pure violato, "Per ragioni di continuità didattica, ove al primo epriodo di assenza del titolare ne cosegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nella specie il Dirigente scolastico non ha inteso riconoscere la giornata 2.11.2009 agli effetti giuridici ed economici, in netta violazione dell’appena richiamato art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09 e dell’art. 7 comma 4 del D.M. del 13.06.2007.

A seguito della presentazione della vertenza presso la D.P.L di Bari il Dirigente con atto prot. 2409 del 15.6.2010 riconoscendo la fondatezza delle doglianze della lavoratrice, comunicava di provvedere al riconoscimento giuridico ed economico per la giornata del 2.11.2009 ai sensi della precitata normativa , alla riformulazione del certificato di servizio e alla liquidazione degli oneri riflessi e pagamento
contributivo per tale giornata.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri