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Docente titolare in un comprensivo, per modificare plesso non deve fare mobilità

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Un docente con titolarità in un Istituto Comprensivo può prestare servizio in un qualsiasi plesso appartenente all’Istituto. Per modificare sede di servizio nell’IC non deve partecipare alla mobilità

Una lettrice ci scrive:

“Nel 2017 ho avuto trasferimento da ambito a scuola con assegnazione ad un istituto comprensivo che ha 3 scuole secondarie di I grado dislocate su 3 differenti comuni. All’epoca il dirigente decise di assegnarmi nella scuola del mio comune di residenza. Siccome alla fine di questo anno scolastico è previsto un pensionamento in altra scuola, sarei interessata allo spostamento. Trattandosi di due scuole dello stesso istituto, seppur in differenti comuni, è necessaria domanda di mobilità? Fino ad oggi avevo capito di no… che poteva essere semplicemente una richiesta da inoltrare al dirigente, adesso, con le nuove indicazioni,  sono un po’ confusa”

L’organico di un Istituto Comprensivo è unificato per il medesimo ordine o grado di istruzione, quindi  risulta unico anche il codice meccanografico che identifica l’intero Istituto. Il codice unico comprende, pertanto, tutti i plessi facenti parte dell’IC, anche quelli ubicati in comuni diversi rispetto alla sede principale che è sede di organico

Quale titolarità in un IC?

Il docente titolare in un IC risulta avere, quindi, la titolarità nell’intero Istituto a prescindere dal plesso in cui presta servizio.

Nello stesso modo il docente che chiede trasferimento in un IC deve indicare nelle preferenze il codice unificato dell’intero Istituto e non può esprimere preferenza per uno specifico plesso dell’IC.

Assegnazione sede di servizio in un IC

L’assegnazione della sede di servizio in un IC è competenza del Dirigente scolastico che deve tener conto delle proposte emerse in sede di organi collegiali e dei criteri stabiliti in sede di contrattazione con la RSU.

L’argomento è stato affrontato anche nel nuovo CCNI sulla mobilità, dove nell’art.3 comma 5 si stabilisce quanto segue:

“[….]ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice, interessata a prestare servizio il prossimo anno scolastico in un plesso differente all’interno dello stesso IC di titolarità, sicuramente non dovrà presentare domanda di trasferimento in quanto la modifica del plesso di servizio non corrisponde ad una modifica di titolarità.

La sua titolarità, infatti, rimarrebbe invariata nello stesso IC e non potrebbe chiedere trasferimento esprimendo preferenza per il singolo plesso di suo interesse.

Potrebbe, quindi, far presente il suo desiderio al Dirigente scolastico che per l’assegnazione dei plessi per il prossimo anno scolastico, come stabilisce il contratto sulla mobilità, dovrà, comunque,  considerare i criteri stabiliti con la RSU in sede di contrattazione di istituto

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