Docente a tempo determinato, licenziato per giusta causa. Termini impugnazione identici a tempo indeterminato

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Lo ha decretato la Corte di Cassazione con la sentenza 23861 dell’11 ottobre 2017, ecco la vicenda che ha portato al  licenziamento.

Un docente di scuola media a tempo determinato da gennaio a giugno a seguito di alcune segnalazioni del personale della scuola veniva prima sospeso e poi licenziato.

Il docente impugnava il provvedimento e chiedeva alla scuola il dovuto in termini contrattuali.

Secondo i giudici di merito, l’impugnativa del docente era inaccettabile per vizio di forma, dato che il provvedimento era stato impugnato dopo il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 6 della legge 604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali. I giudici del docente precario hanno sostenuto che la scadenza dei 60 giorni era da imputarsi ai soli contratti a tempo indeterminato.

Non dello stesso parere la Suprema Corte che non considera differente un contratto a tempo determinato da uno a tempo indeterminato e ritenendo l’impugnativa non valida.

La sentenza pubblicata dal Sole24Ore

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