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Docente soprannumerario trasferito in altra scuola: come garantirsi il diritto al rientro nella scuola di ex-titolarità

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Per rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità il docente deve presentare domanda condizionata di trasferimento. Vediamo come

Un lettore ci scrive:

In previsione delle future domande di mobilità, considerato che ho la precedenza per il rientro nella mia ex scuola di titolarità, essendo collocato in esubero provinciale,vi chiedo cosa accadrebbe se, inserissi la mia ex-scuola non al primo posto tra le mie preferenze ma in posizioni successive, nell’ipotesi che, un altro soggetto invece,mettesse al primo posto la mia ex-scuola?

In buona sostanza, vorrei mettere nelle prime preferenze, delle scuole in cui mi piacerebbe essere trasferito, cercando però di non rischiare, in caso di probabile non accoglimento della richiesta, di non poter far rientro nella mia ex-scuola, in cui invece è certo il rientro, a seguito di tre pensionamenti sulla mia classe di concorso.”

Il docente soprannumerario trasferito in altra scuola può usufruire della precedenza al rientro nella scuola di ex-titolarità se presenta domanda condizionata di trasferimento .

Si tratta di una precedenza prevista nel CCNI sulla mobilità , valida per un ottennio, se ogni anno il docente presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola

Precedenza prevista nel CCNI

La precedenza in questione è quella prevista nell’art.13 comma 1 punto II) che riguarda i docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità .

In base a quanto disposto nell’articolo citato, “Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.[….]

Questa precedenza si applica esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Come condizionare la domanda

La precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità spetta soltanto se il docente presenta in ciascun anno dell’ottennio domanda condizionata di trasferimento per il rientro nella scuola.

Per condizionare la domanda è indispensabile indicare come prima preferenza la scuola dalla quale il docente è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata (preferenza analitica) oppure il comune o distretto comprensivo di tale scuola, circolo o istituto (preferenze sintetiche).

A tali fini, come chiarisce il contratto, il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, utilizzano specifico modello predisposto a livello ministeriale, dove deve essere fatto esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Se il docente interessato non indica la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non allega la dichiarazione di servizio continuativo, perde il diritto alla precedenza.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza indicata nel punto V) del succitato art.13, riguardante i docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni che chiedono  il rientro nel comune di precedente titolarità

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, per usufruire del diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità è tenuto ad inserire tale scuola come prima preferenza

Se dovesse decidere di inserire nelle prime preferenze, altre  scuole nelle quali preferirebbe essere trasferito, indicando solo successivamente a queste la scuola di ex-titolarità, la sua domanda di trasferimento non sarà condizionata, ma volontaria e perderebbe la priorità per il rientro nella scuola

Non condizionando la domanda, inoltre, perderebbe anche il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex-titolarità che può valutare per un ottennio, presentando ogni anno domanda condizionata.

A questo punto spetta al nostro lettore valutare i pro e i contro per stabilire quale tipologia di domanda di trasferimento gli convenga presentare

 

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