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Docente soprannumerario: se non presenta domanda condizionata perde il punteggio di continuità

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Il docente soprannumerario per non perdere il punteggio di continuità maturato deve presentare domanda condizionata. Può valutare il punteggio per un ottennio

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente di scuola secondaria di primo grado che essendo stata dichiarata perdente posto ha prodotto domanda di trasferimento condizionata ed è stata trasferita in altra scuola.  Il mio quesito é : se per l’anno scolastico 2019-20 dovessi decidere di non presentare domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità perdo la continuità nella graduatoria di istituto?”

Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Questo diritto è valido per un ottennio se presenta ogni anno domanda condizionata per il rientro

Quale precedenza

La precedenza che interessa il docente soprannumerario è quella indicata nell’art.13 comma 1 punto II) che riguarda, infatti, il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità .

Nel succitato articolo, al punto II),  si stabilisce che “Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata [….]”

Questa  precedenza spetta, quindi,  a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

Punteggio di continuità: non si perde per un ottennio presentando domanda condizionata

Il docente soprannumerario che presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità, non perde il punteggio di continuità maturato in questa scuola e lo conserva per un ottennio se presenta, per  ogni anno dell’ottennio, domanda condizionata.

Punteggio riconosciuto sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto della nuova scuola di titolarità

Nel caso in cui nell’ottennio non sia stato possibile il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio relativo alla continuità del servizio sarà riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Quali conseguenze se non si presenta domanda condizionata

Se il docente soprannumerario, ancora nell’ottennio,  non presenta domanda condizionata, perde il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità e tutto il punteggio di continuità in essa maturato.

Nella graduatoria interna di istituto della scuola di titolarità in cui è stato trasferito con domanda condizionata potrà far valere solo la continuità di servizio maturata in tale scuola

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