Docente soprannumerario: nessuna precedenza per il passaggio di ruolo
Con quale precedenza il soprannumerario partecipa alla mobilità. Su quale movimento ha diritto alla precedenza
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno sarò perdente posto nell’istituto dove lavoro per via delle poche iscrizioni e perché ultima in graduatoria. Lavoro nella scuola media di primo grado e vorrei chiedere il passaggio di ruolo nella scuola media di II grado. Ho la precedenza sui trasferimenti provinciali e interprovinciali?”
Il docente soprannumerario che presenta domanda di trasferimento condizionata, ha diritto a rimanere nella scuola se si libera una cattedra o, se trasferito a domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola a prescindere dal suo punteggio
Soprannumerario: quale precedenza nella mobilità
Le precedenze previste per la mobilità sono indicate nell’art.13 del CCNI e quella che interessa il docente soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, è inserita nel punto II), per quanto riguarda la priorità per il rientro nella scuola, e nel punto V), per quanto riguarda la priorità per il rientro nel comune:
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
Nel caso della nostra lettrice, che è consapevole del fatto che diventerà soprannumeraria nel corrente anno scolastico, risulterà ancora titolare nella scuola al momento di presentazione della domanda di trasferimento , quindi, non rientra nella precedenza indicata.
Potrà comunque dichiarare, compilando una specifica casella nella domanda di trasferimento, di non voler partecipare alla mobilità se si libererà una cattedra nella scuola in fase di mobilità e, in questo caso, la sua domanda di trasferimento sarà annullata e la docente rimarrà titolare nella scuola
Soprannumerario: nessuna precedenza per la mobilità professionale
Nessuna precedenza è prevista per il docente soprannumerario che partecipa alla mobilità professionale. Se il docente, come la nostra lettrice, chiede passaggio di cattedra, parteciperà al movimento in base al punteggio senza alcun diritto di precedenza in qualità di soprannumerario
Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che le precedenze indicate nell’art.13 comma 1 del CCNI, sono valide esclusivamente per la mobilità territoriale, fatta eccezione per il solo punto I) (Disabilità e gravi motivi di salute) che vale anche per la mobilità professionale quindi sia per passaggio di cattedra che per passaggio di ruolo, ed è l’unica precedenza prevista per questi movimenti
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