Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Docente soprannumerario nell’ottennio: niente vincolo triennale se trasferito con domanda condizionata

WhatsApp
Telegram

Il vincolo triennale non si applica al docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata. Il diritto al rientro nella scuola di ex-titolarità rimane valido per un ottennio

Una lettrice ci scrive:

“lo scorso anno sono stata trasferita d’ufficio perché soprannumeraria (in una scuola molto lontana) . Quest’anno chiederò di rientrare nella scuola di ex titolarità e metterò anche altre preferenze per cercare di avvicinarmi. Nel caso in cui fossi soddisfatta in una delle 15 scuole da me scelte (no ex titolarità), il prossimo anno potrò rifare domanda di mobilità o sarò bloccata x 3 anni? Altrimenti come faccio a richiedere di nuovo il rientro nell’ex titolarità per 8 anni?”

Il docente che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico e ottiene il trasferimento, il passaggio di ruolo o il passaggio di cattedra in una scuola richiesta con preferenza analitica sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità nei tre anni scolastici successivi

Lo stesso vincolo interesserà i docenti che otterranno il movimento richiesto in una scuola del comune di titolarità,  richiesta mediante preferenza sintetica nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità

I docenti soprannumerari sono esclusi dal vincolo a determinate condizioni

I docenti soprannumerari trasferiti con domanda condizionata hanno diritto alla precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto II) del CCNI.

Si tratta del diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità, diritto che rimane valido per un ottennio, se ogni anno il docente presenta domanda condizionata di trasferimento per il rientro nella scuola. Tale diritto rimane valido anche se il docente nel corso dell’ottennio ottiene il trasferimento in una scuola richiesta nella domanda condizionata.

In questo caso il docente, pur essendo stato soddisfatto in una preferenza analitica , non sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella nuova scuola di titolarità, in quanto potrà presentare comunque domanda condizionata per il rientro nel successivo anno scolastico.

Questo in sintonia con quanto prevede l’art.2 comma 2 del CCNI, dove si stabilisce che il vincolo triennale non si applica “[….] ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Tutto sulla Mobilità 2019

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

AggiornamentoGraduatorie.it: GPS I e II fascia, calcola il tuo punteggio