Docente simula una rinofaringite cronica, sequestrati 205 mila euro

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La Cassazione penale con provvedimento n 16081 del giorno 11-04-2018 è chiamata a pronunciarsi su un caso che nella scuola è certamente raro.

Veniva confermato in sede penale un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Avezzano avente ad oggetto una serie di beni per il valore equivalente all’ingiusto profitto (Euro 205.006,54) del delitto di truffa aggravata contestata ad un docente “perchè, con artifizi e raggiri, consistiti nel simulare una situazione di rinofariginte cronica… ipertensione arteriosa in trattamento… sindrome depressiva con disturbi d’ansia e somatizzazione di organo in trattamento… ernia discale (OMISSIS) con segni di sofferenza neurogena, (OMISSIS) più marcata… limitazione articolare di moderata entità”, induceva in errore la Commissione Medica di Verifica de L’Aquila, che lo riconosceva non idoneo alla specifica attività di docente di scienze motorie e sportive in modo assoluto e permanente, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell’incasso della pensione privilegiata da parte dell’Inps, con suo danno, pari ad importo lordo di circa Euro 22.345,99.

In sede di Cassazione si ribadiva che, “ai fini del sequestro preventivo, è sufficiente il “fumus” ovvero la mera “plausibilità” e non arbitrarietà della imputazione che giudicava nel caso di specie desumibile da: l’episodio documentato dalle foto della GdF in cui il docente era stato immortalato nell’atto di trasportare sulle spalle del mobile di 13,4 chilogrammi; il fatto che, pur essendo stata diagnosticata una ipertensione arteriosa (patologia che richiederebbe un trattamento farmacologico continuativo e costante), in realtà un siffatto trattamento farmacologico non risulta mai essere stato assunto. Dovendosi ribadire, in questa sede, i limiti alla valutazione del “fumus” ma, anche, della esistenza di una diagnosi “allo stato degli atti” certamente necessitante, nel caso di specie, di ulteriori approfondimenti, si deve prendere atto che le censure articolate nell’interesse del ricorrente esulano dal novero dei rilievi e dei vizi denunziabili in questa sede, risolvendosi in contestazioni relative alla (in)adeguatezza degli elementi posti a fondamento della ipotesi d’accusa provvisoriamente elevata nei confronti dell’ A., contestazioni tendenti a prospettare una realtà fattuale alternativa non suscettibile di essere oggetto di verifica in questa sede di legittimità.”

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