Docente sanzionato, ha diritto ad accedere alle email riservate del Dirigente. Sentenza

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L’insegnante sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto ad ottenere la copia della documentazione del fascicolo istruttorio, indipendentemente dal formato (cartaceo, audio, video) dei documenti, ivi compresa la corrispondenza e-mail “privata” o “riservata” inviata dal Dirigente Scolastico ai docenti del consiglio di classe per ricevere informazioni sulle circostanze addebitate al collega sanzionato. Con la sentenza n. 920 del 25 maggio 2020, la III sezione del Tar Lombardia ha infatti affermato il diritto d’accesso del docente, garantito senza che la scuola possa optare per cosa trasmettere, o meno, al richiedente, e il tutto senza “omissis”, né cancellature o oscuramenti.

Il disciplinare. Il Dirigente Scolastico di un Istituto d’Istruzione Superiore Statale aveva contestato, a un docente di ruolo presso lo stesso Istituto, di aver tenuto “reiterati comportamenti aggressivi nei confronti del personale”, per in seguito infliggere la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni lavorativi”.

L’esercizio del diritto di accesso agli atti

Per contestare la legittimità della sanzione, l’insegnante ha presentato all’I.I.S. domanda di accesso agli atti acquisiti al fascicolo disciplinare, con specifico riferimento al verbale del Consiglio di Classe, alle eventuali informazioni assunte, e ad ogni altro documento in esso confluito, in qualsiasi formato (audio, video, ecc.), specificando che “l’accesso è direttamente connesso con l’esercizio del diritto di difesa … e che tale interesse prevale su ogni ipotetica esigenza di riservatezza di terzi controinteressati”.

Il riscontro della scuola e le repliche del docente

L’Istituto ha accolto la domanda di accesso, trasmettendo i documenti richiesti, confluiti in un unico allegato trasmesso via pec. Tuttavia il docente ha prontamente rilevato, sempre a mezzo pec, che i “fogli” trasmessi a riscontro dell’istanza di accesso, “collazionati in unico documento (ma riportanti, ad esempio, intestazioni diverse), non indicavano di che documento si trattasse, da chi fosse stato redatto, in quale data, e via dicendo. Essi, peraltro, erano palesemente lacunosi e talvolta coperti da segni grafici apposti successivamente da soggetti e per ragioni non specificate. Per l’effetto, lo stesso docente ha invitato il Dirigente Scolastico a ritrasmettere la documentazione richiesta in copia integrale e leggibile. Di rimando l’Istituto ha confermato il diniego parziale di accesso agli atti, adducendo ragioni di “segretezza”, connesse con la natura dei documenti, che integrerebbero una “corrispondenza riservata del D.S. avvenuta successivamente alla data di audizione a difesa del dipendente”, come anche generiche esigenze di tutela della privacy dei soggetti interessati.

Il ricorso al Tar

Il docente si rivolge al Tar della Lombardia, rimarcando il suo interesse concreto e attuale a conoscere il contenuto della documentazione acquisita dall’I.I.S. nel procedimento disciplinare avviato a suo carico e utilizzata per giustificare la sanzione inflitta, nella finalità di poter confutare le circostanze in essa riportate, così da esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.

Il diritto ad accedere anche alle parti “omissate”

Il giudice amministrativo ha accolto le doglianze dell’insegnante, condannando l’Istituto a consentire, allo stesso, l’accesso ai documenti dal medesimo richiesti, completi delle parti “omissate”, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della sentenza.

La normativa violata dalla scuola

Per il giudice la scuola, negando l’accesso, ha violato:

  • gli articoli 3 e 24 della l. n. 241 del 1990
  • gli artt. 24 e 97 Costituzione,
  • i principi generali in materia di trasparenza e imparzialità.

La classificazione dei documenti come “corrispondenza privata”

 La motivazione dell’oscuramento, laddove fa leva sulla “classificazione” dei documenti come “corrispondenza riservata del D.S. avvenuta successivamente alla data di audizione a difesa del dipendente”, secondo i giudici del Tar non è idonea a disvelare la presenza di dati personali sensibili o supersensibili riferiti a terzi. Né assume rilievo ostativo all’ostensione la classificazione dei documenti, operata dal Dirigente Scolastico, come corrispondenza privata, atteso che, la genesi stessa dei documenti, in occasione o addirittura a causa dell’istruttoria disciplinare, e, dunque, la loro definitiva acquisizione fra gli atti del procedimento disciplinare, rende evidente l’intenzione del Dirigente stesso di non mantenere in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, bensì di assegnare alla stessa piena rilevanza ai fini dell’attività istituzionale dell’Amministrazione.

L’accesso al contenuto delle e-mail

Anche le e-mail, al di là di quanto formalmente dichiarato dal D.S., risultano atti “relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse” e, come tali, riconducibili fra i documenti amministrativi accessibili, ex art. 22, c. I, lettere a) e d), della L. n. 241/1990, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

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