Docente sanzionata dalla dirigente perché interrompe laboratorio con gli alunni per parlare con genitori, giudice annulla

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Il Giudice del lavoro dell’Aquila, Anna Maria Tracanna, ha annullato la sanzione della censura comminata a una docente di scuola primaria di un Istituto Comprensivo dell’Aquila, che era stata accusata dalla dirigente scolastico di aver interrotto le attività di un laboratorio creativo per intrattenersi con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, in tal modo disobbedendo all’ordine dirigenziale di non conferire con i predetti genitori ed eludendo un obbligo di lavoro che causava una disfunzione del servizio scolastico.

La maestra veniva difesa dalla UIL scuola, i cui avvocati, Salvatore Braghini e Renzo Lancia, agivano in giudizio per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento disciplinare della censura scritta (la sanzione più grave a disposizione del dirigente).

Il Giudice, dopo una scrupolosa acquisizione di varie testimonianze, accoglieva pienamente le tesi dei due legali, rilevando, in primis, che il “laboratorio di continuità tra Infanzia e Primaria”, non poteva che avere la funzione di avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia e i loro genitori alla scuola primaria, al fine di agevolare appunto “una continuità” delle iscrizioni all’interno del plesso, nel transito dalla infanzia alle Elementari, per cui, Il fatto che i genitori abbiano sollecitato domande ed approfondimenti in vista della iscrizione alla scuola elementare poteva ritenersi evento del tutto prevedibile, se non scontato, come parimenti scontato era il successivo comportamento delle insegnanti presenti – tra cui la maestra sanzionata – di rispondere alle domande, di fornire delucidazioni e spiegazioni, finanche consigli…tanto da escludere – si legge nella sentenza – l’intenzionalità della condotta e parimenti ritenersi la totale assenza di colpa”.

Particolarmente rilevante il principio giuridico enucleato dal Tribunale aquilano, secondo cui, se in materia di sanzioni disciplinare vige il principio per cui la scelta di applicazione della sanzione va anzitutto operata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto – oltre che secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza – giova evidenziare che la valutazione della gravità del fatto, in particolare, va operata in ragione non solo della sua portata oggettiva, ma anche della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico, sia intenzionale che colposo, del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l’hanno ispirato.

Il Giudice rileva poi che “l’episodio ha riguardato una attività non obbligatoria svolta dalla docente e che comunque quest’ultima, insegnante di lunga esperienza e mai destinataria di altri provvedimenti disciplinari, nel rapportarsi con i genitori dei bambini dell’infanzia, non ha oltrepassato le proprie competenze”, talché – conclude il Giudice – “non può ritenersi raggiunta la prova circa l’idoneità della condotta addebitata alla ricorrente a ledere, anche minimamente, la fiducia riposta in lei dal datore di lavoro, dovendosi pertanto escludere l’esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso”. L’amministrazione scolastica è stata anche condannata alle spese legali.

Gli avvocati Braghini e Lancia esprimono piena soddisfazione per il fatto che “questa sentenza afferma l’importante principio che per il configurarsi di una condotta sanzionabile occorre valutare anche l’elemento psicologico di chi l’ha realizzata nonché consente di dissipare un equivoco recentemente insinuatosi nel personale scolastico, ossia che con la riforma della c.d. “buona scuola” ci sia stata un inasprimento delle sanzioni nonché l’attribuzione di un potere più incisivo ai dirigenti in ambito disciplinare; così non è, il potere sanzionatorio del dirigente non è affatto cresciuto rispetto alle previsioni contrattuali, ancora vigenti, mentre le tutele per il personale scolastico sono rimaste inalterate”.

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