Docente rifiuta visita idoneità psico-fisica, viene licenziato per motivi disciplinari

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Ultimamente nella Pubblica Amministrazione emerge sempre con maggior frequenza il dibattito che vorrebbe mettere in discussione da un lato il sistema complessivo di reclutamento dei dipendenti pubblici dall’altro quello finalizzato al controllo dello status psicofisico dello stesso. Ciò a causa dei ripetuti atti di violenza, di instabilità che interessano più comparti ivi incluso quello della scuola.

La Cassazione civ. Sez. lavoro, con la Sent., del 07-11-2016, n. 22550 ha fatto scuola in materia. Il caso riguardava un lavoratore della scuola che si rifiutava di sottoporsi per più volte a visita medica e che pertanto sussistevano i presupposti previsti dal D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, comma 3, che ha dato attuazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, ovvero si disponev il licenziamento.

Veniva eccepito che sarebbe stata illegittima l’irrogazione del licenziamento D.P.R. n. 171 del 2011, ex art. 6 poiché questa non si accompagnava ad una adeguata motivazione in ordine agli elementi di fatto che facessero presumere l’ inidoneità psico-fisica del dipendente a svolgere la mansione, come risulterebbe confermato dalla Circolare MIUR 8 novembre 2010, n. 88, ove non si prevede l’ipotesi del licenziamento per assenza ingiustificata alla visita della Commissione Medica di Verifica.

I Giudici così osservano:

  1. le circolari ministeriali non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto, la cui inosservanza può dare luogo al vizio di eccesso di potere dell’atto amministrativo quando ciò avvenga senza adeguata motivazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889);
  2. nella specie, peraltro, la Circolare del MIUR richiamata è stata emanata prima del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, recante il “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-octies“, come tale avente rango superiore.

Ciò detto, non potendosi nutrire dubbi sul carattere attuativo dell’art. 55-octies cit. del suindicato regolamento – specificato anche nel titolo – va sottolineato come la lettera d) di tale articolo preveda espressamente: “d) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”. Ne risulta la assoluta correttezza – e conformità alla normativa richiamata – delle affermazioni della Corte aquilana secondo cui:

  1. il D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6 cit. non ha carattere innovativo, ma si è limita a precisare il contenuto precettivo della lettera d) del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies;
  2. come già affermato dal primo giudice alla presente fattispecie è estranea la problematica dell’accertamento della idoneità psico-fisica, in quanto quello di cui si tratta costituisce un autonomo caso di licenziamento disciplinare derivante dal rifiuto reiterato della dipendente di sottoporsi a visita medica.

Proprio in considerazione di tale novità, si ritiene opportuno, ex art. 384 c.p.c., comma 1, affermare il seguente principio di diritto: “nel pubblico impiego contrattualizzato la risoluzione del rapporto di lavoro – a seguito del procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis – nel caso di ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato per almeno due volte, di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, lett. d), con il D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, costituisce un’autonoma ipotesi di licenziamento disciplinare, finalizzata ad assicurare assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall’art. 55-octies cit., sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente“.

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