Docente precario che svolge dottorato, ha diritto solo a congedo non a retribuzione.

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Il personale a tempo determinato ha diritto al congedo straordinario per motivi di studio (dottorato di ricerca) nei limiti della durata del rapporto di lavoro con il solo riconoscimento giuridico del punteggio, senza conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato Risponde il Tribunale Bergamo Sez. lavoro, con la Sent., 24-01-2019.

Fatto

Un docente a tempo determinato agiva in giudizio nei confronti del MIUR per ivi sentire accertare il proprio diritto alla collocazione in congedo straordinario per lo svolgimento del corso di dottorato di ricerca senza borsa, per il periodo compreso tra il 30.10.2017 e il 30.06.2018, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte.

Per il Tribunale del Lavoro di Bergamo le doglianze del ricorrente sono infondate per i motivi di seguito esposti, tutti ripresi dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione intervenute sulla questione (Cass. n. 3096/18 e n. 6782/18).

La Normativa

Orbene, l’art. 2 co. 1 L. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, co. 57, della L. n. 22 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.

La ratio dell’art. 2 L. n. 476 del 1984 sta nell’interesse dell’Ente Pubblico di avvalersi stabilmente di personale altamente qualificato

In sostanza, alla luce delle ultime modifiche, la ratio dell’art. 2 L. n. 476 del 1984 non va ravvisata in un favor incondizionato riconosciuto al dipendente che decida di dedicarsi allo studio e alla formazione scientifica tanto da garantirgli la conservazione del trattamento retributivo, bensì nell’interesse dell’Ente Pubblico di avvalersi stabilmente di personale altamente qualificato per il corretto e buon andamento della Pubblica Ammistrazione (art. 97 Cost.). Coglie nel segno la difesa del MIUR quando afferma che “il dottorato è inteso anche come un investimento dell’Amministrazione sulle sue risorse umane. In questo senso va letta la “ferma” di 2 anni prevista dalla norma: il dipendente che viene pagato durante l’aspettativa per studio si vincola a mettere al servizio dell’Amministrazione le sue rinnovate capacità professionali. Se non mantiene l’impegno, deve restituire gli stipendi percepiti durante l’aspettativa. Ecco il motivo per cui un supplente non può pretendere il pagamento dello stipendio durante un corso di dottorato i cui frutti non necessariamente metterà al servizio dell’Amministrazione dalla quale non è ancora stato assunto a tempo indeterminato”.

Il docente a tempo determinato viene assunto per supplire, giustificato trattamento differenziato

Oltretutto, il docente a tempo determinato viene assunto per “supplire” ad una mancanza in organico non altrimenti colmabile: è proprio il supplente che per garantire la continuità didattica fa fronte alla temporanea assenza dei titolari di cattedra, non è pertanto astruso prevedere un trattamento differenziato, quanto ai congedi per cui si discute, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori stabilmente assunti.

Anche la Cassazione si è espressa sul punto: “la ratio della norma come sopra individuata porta a ritenere che il legislatore ne abbia voluto circoscrivere l’applicazione ai soli casi in cui l’ammesso al corso di dottorato sia legato all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, perché è proprio sulla stabilità che si fonda il contemperamento fra gli opposti interessi in gioco, tanto che è stata prevista come condizione risolutiva del beneficio la cessazione del rapporto stesso, ove intervenuta prima del compimento del biennio. La norma, quindi, non garantisce la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, anche all’assunto a tempo determinato” (Cass. n. 3096/18). Gli Ermellini hanno poi precisato che: “L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dall’art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della L. 22 dicembre 2001, n. 448, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato.

Non sussiste alcuna discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato

Nel caso di specie, valgono le medesime considerazioni essendo del tutto analoghe le questioni trattate: il ricorrente non è assunto a tempo indeterminato, anzi il suo contratto era in scadenza al 30.06.2018, pertanto, il mantenimento del beneficio economico in suo favore durante i corsi di dottorato non avrebbe avuto alcuna “contropartita” per l’Amministrazione, che non avrebbe, neppure in astratto, potuto beneficiare delle accresciute capacità professionali del ricorrente. Calando, dunque, le coordinate ermeneutiche ora passate in rassegna con riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità, si reputa infondata la richiesta avanza dal ricorrente in questa sede, non sussistendo alcun intento discriminatorio tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato quanto al diritto di usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca.

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