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Docente perdente posto: se presenta domanda condizionata questa può essere annullata se si libera una cattedra nella scuola

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Il docente dichiarato soprannumerario, presentando domanda condizionata, può essere riassorbito nella scuola automaticamente se si libera una cattedra nell’organico. In questo caso la domanda di trasferimento viene annullata

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente titolare di una cattedra musica in una  scuola media su COE  dall’anno scolastico 2018/2019 .
L’organico della scuola per l’a.s. 2019/2020 prevede per una contrazione di classi ,la mia perdita di titolarità presso la scuola ( lo spezzone di cui sono titolare è passato da 10 a 6 ore).
L’Ufficio scolastico ha disposto la mia condizione di soprannumeraria per cui ho presentato domanda di perdente posto.
Intanto nella mia scuola l’altra collega di musica ha avuto accolto il diritto a pensione con quota 100. Preciso che   per l’anno scolastico in corso  le docenti di musica nella graduatoria d’istituto siamo state solo in due, prima la collega che andrà in pensione dal 1 settembre e poi io con minore punteggio .
In data 29/05/2019 mi vedo annullare dall’ufficio scolastico con una  mail sulla posta elettronica docente la domanda di perdente posto .L’ufficio scolastico mi conferma che ciò e’ avvenuto perché non sono più perdente posto .
Intanto arrivato l’organico, nella mia scuola per la mia materia (musica) vi sono per l’anno scolastico 2019/2020 una cattedra interna + quello che era il mio spezzone di titolarità che e’ diventato scuola di completamento orario di  un’altra  scuola .
Desidero avere la conferma che la COI spetti a  me, dato che come perdente posto non sarei più titolare nella mia scuola, indipendentemente dal punteggio di chi verrà  trasferito quest’anno nella mia scuola .
Spero di essermi spiegata chiaramente”

Il docente dichiarato soprannumerario nel corrente anno scolastico viene invitato dal Dirigente scolastico della scuola di titolarità a presentare entro 5 giorni dalla notifica della sua soprannumerarietà, domanda di trasferimento

Domanda condizionata o non condizionata

Il docente soprannumerario può presentare domanda condizionata o può decidere di non condizionare la domanda.

Se è interessato a rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. In questo caso la sua domanda di trasferimento sarà annullata e il docente rimarrà titolare nella scuola.

Se, invece, il docente in soprannumero, vuole comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente al quesito riportato nella apposita sezione del modulo-domanda. In questo caso la sua domanda di trasferimento rimarrà valida anche se dovesse liberarsi una cattedra nella scuola di titolarità, dalla quale il docente ha espresso la volontà di essere trasferito non condizionando la domanda

Conclusioni

La nostra lettrice ha sicuramente condizionato la domanda e questo ne ha determinato l’annullamento da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, come comunicatole tramite mail, in quanto il pensionamento della sua collega ha reso vacante una cattedra in organico

La docente sarà, quindi,  automaticamente assorbita nella COI liberata dalla collega, cattedra che risulta l’unica nell’organico della scuola per la sua classe di concorso.

La COE 10+8 presente quest’anno, nella quale presta servizio la nostra lettrice, non esiste più in seguito ad una contrazione di ore e nell’organico 2019/20 le 10 ore, che rappresentavano lo spezzone principale della COE, si sono ridotte a 6 ore e tale spezzone è stato ceduto per completamento di una COE ad altra scuola dove ha sede la titolarità della cattedra.

Nell’organico 2019/20 della scuola di titolarità della nostra lettrice sarà lei l’unica titolare per la sua classe di concorso e il prossimo anno lavorerà nella scuola anche un/a  altro/a docente sullo spezzone di 6 ore come sede di completamento ma con titolarità in altra scuola

 

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