Docente non può fare l’avvocato in cause con la scuola di appartenenza

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Con il benestare del dirigente scolastico, un docente che è anche abilito come avvocato può svolgere l’attività forense, con il limite di non poter entrare nelle diatribe legali della scuola a cui appartiene.

A stabilire questo principio è stata la sentenza 26016 della Sezione lavoro della Cassazione.

La pronuncia della Corte Suprema è stata l’ultimo atto di una diatriba sorta fra una insegnante di materie giuridiche che svolgeva anche la libera professione di avvocato e la preside della scuola. La dirigente scolastica si era ritrovata nella condizione in cui la professoressa di materie giuridiche era anche avvocato della parte avversa durante una causa. Per evitare conflitti di interesse, la dirigente scolastica aveva chiesto alla Professoressa di non patrocinare, nella sua attività di avvocato, cause a favore o contro l’amministrazione di appartenenza: una condizione che la docente-avvocato aveva considerato troppo limitativa per la sua professione, rivolgendosi a sua volta al tribunale.

Dopo il parere negativo del tribunale di primo grado, i giudici d’appello accoglievano la sua richiesta, precisando che la normativa speciale applicabile al caso concreto non consentiva al dirigente di porre delle condizioni particolari nella concessione dell’autorizzazione.

Il secondo grado di giudizio

Come si legge sul Sole 24Ore.it che riporta la sentenza, “Tale provvedimento, infatti, in virtù degli articoli 508 del Testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) e 53 del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs165/2001), è subordinato soltanto all’assenza di pregiudizio per l’attività di insegnamento e alla compatibilità tra svolgimento della libera professione e attività di servizio. In sostanza, per la Corte d’appello, una volta stabilita dalla legge (Rdl 1578/1933) la compatibilità tra la libera professione e il rapporto d’impiego presso gli istituti scolastici secondari, non era possibile limitare in alcun modo l’attività professionale esterna degli insegnanti. Questi ultimi, poi, non hanno il compito di realizzare i fini particolari dell’amministrazione di appartenenza, ma quello di «concorrere alla più ampia formazione culturale dei cittadini», ragion per cui non viene in rilievo un vero e proprio conflitto di interessi tra l’attività forense esercitata dall’insegnante-avvocato e la scuola di appartenenza”.

La sentenza

A rivolgersi al terzo grado di giudizio, a quel punto, è stato il Miur, rivendicando l’osservazione del Codice deontologico forense (legge 339/2003) e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Allegato 2 al Ccnl 2007), i quali, letti alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, ex articolo 97 Cost., porterebbero ad una diversa lettura del generale divieto per i pubblici dipendenti «di operare in conflitto d’interessi con le amministrazioni presso cui prestano servizio».

In buona sostanza la sentenza consente ai professori di materie giuridiche di svolgere anche la libera professione di avvocato se in presenza di tutti i requisiti abilitativi previsti, ma resta la necessità di «valutare in concreto i singoli casi di conflitto di interesse o comunque di interferenza con i compiti istituzionali del docente».

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