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Docente inidoneo utilizzato in altri compiti: quali diritti ha

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Il docente che per motivi di salute viene dichiarato inidoneo e utilizzato in altri compiti non perde la titolarità nella scuola. Punteggio di servizio e punteggio di continuità: spettano ambedue?

Un nostro lettore ci scrive:

“Per tre anni sono stato un docente permanentemente inidoneo all’insegnamento causa disfonia , ma idoneo ad altri compiti. Da circa 9 mesi ho ottenuto l’idoneità all’insegnamento, grazie ad un sensibile miglioramento delle mie corde vocali e mi hanno assegnato la cattedra. La mia domanda è questa: quando nel mese di maggio si dovranno aggiornare le graduatorie interne dei docenti, i tre anni in cui sono stato inidoneo, li posso conteggiare come anni di servizio e quindi avere i 18 punti (anche perché non ho mai perso lo status giuridico di docente), oppure non sono valutabili ai fini del punteggio complessivo?”

Docente inidoneo per motivi di salute: quando e come viene dichiarato tale

Come chiarisce la CM n.675/97, il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, può, a domanda, chiedere la modifica dell’anzidetto contratto al fine di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato, temporaneamente o permanentemente, in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

L’inidoneità allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico prodotto dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, a seguito di accertamento medico collegiale richiesto dal competente Ufficio Scolastico Provinciale in sede di istruttoria dell’istanza dell’interessato.

L’autorità sanitaria, oltre a pronunciarsi sull’idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni in qualità di docente, deve altresì precisare se l’infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se l’interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d’istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con il suo stato di salute

Quali controlli?

L’Ufficio Scolastico Provinciale è tenuto a richiedere l’effettuazione di periodici controlli medici, utilizzando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di accertare il perdurare o meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di inidoneità. Il personale sottoposto ad accertamento medico legale ha diritto a farsi assistere da un proprio sanitario di fiducia.

Qualora venga accertato il venir meno della causa che ha determinato l’inidoneità, l’interessato è restituito al ruolo originario nella provincia di precedente titolarità ed è pertanto tenuto a riprendere il servizio per il quale era stato assunto.

Nessuna modifica della titolarità  

Il personale dichiarato temporaneamente inidoneo conserva la titolarità nella propria sede, dove continuerà a maturare il punteggio anche per gli anni in cui risulta utilizzato in altra mansione anche in sede differente

Diritto al punteggio di servizio e di continuità

Il docente utilizzato in altra mansione, in quanto inidoneo per motivi di salute, continua a maturare il punteggio di servizio nella scuola di titolarità, come disciplinato nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità annuale. In base alla tabella 2018/19, spettano quindi 6 punti per ogni anno prestato in mansione differente dall’insegnamento e, come esplicitato nella nota 5)  spetta anche il punteggio di continuità come se negli anni di inidoneità all’insegnamento il docente avesse prestato servizio continuativo nella scuola di titolarità. Nella succitata nota si chiarisce, infatti, che il punteggio di continuità va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Tra i casi previsti vi è anche l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea:

“Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea”

Conclusioni

Il docente che, dopo tre anni di inidoneità temporanea, rientra in servizio nella scuola di titolarità, grazie al miglioramento delle sue condizioni di salute, ha diritto, quindi, alla valutazione del punteggio comunque maturato negli anni in cui era utilizzato, come docente inidoneo, in altri compiti, e tale punteggio deve essere considerato e valutato nella graduatoria interna di istituto

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