Docente inidoneo per motivi psichiatrici, quando può essere dispensato. Sentenza

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa che aveva respinto la domanda, proposta da un docente di scuola elementare, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio per incapacità didattica

La Corte d’appello ha statuito che la visita medica collegiale richiesta dalla dipendente e lo stesso giudizio di merito avessero provato che la docente era stata colpita da inidoneità parziale, regredibile in un anno, e che non sussistessero, pertanto, i presupposti per una dispensa permanente dall’insegnamento, ai sensi dell’art. 514 del d.lgs. n.297/1994, in quanto la norma in parola riferisce la possibilità di adibizione a compiti compatibili /e diversi dall’insegnamento) al solo caso in cui l’inidoneità per motivi di salute si riveli assoluta, previo collocamento fuori ruolo, e non anche quando la stessa sia temporanea, nella quale ipotesi trovano applicazione le norme contrattuali in tema di tutela della malattia.

L’articolo 514 del TU scuola

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo’ a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. 2. L’utilizzazione di cui al comma 1 e’ disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 3. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell’attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita’ sanitaria locale e sentito anche il capo d’istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all’insegnamento.

Il DPR del 1957 gli articoli 58,59, 71

Art. 58. (Presupposti e procedimento) Il collocamento fuori ruolo puo’ essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa. L’impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e’ lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, ((sentito)) l’impiegato ((…)). Al collocamento fuori ruolo dell’impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita’ al quarto comma dell’art. 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento. (2)

Art. 59. (((Trattamento e promozione del personale fuori ruolo) All’impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell’art. 57. L’impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l’ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita’ di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo’ disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica)). ((37))

Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermita’) Scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermita’ dall’articolo 68 o dall’articolo 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermita’ a riprendere servizio e’ dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.

Queste le norme principali sui cui verterà il ragionamento della Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 22664 Anno 2018 che respingerà il ricorso del docente.

“Ciò premesso, va richiamato il contenuto dell’art. 71 del d.lgs. n.3/1957, a norma del quale, una volta scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, “…l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere il servizio è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”. La norma si collega a quanto previsto dal Testo Unico sulla Scuola (d.lgs. n.297/1994), che, all’art. 514 co.1, prevede che “Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale”. Lo stesso testo unico, poi, all’art. 512 in tema di dispensa dal servizio, dispone che “…Salvo quanto previsto dall’art. 514 per l’utilizzazione ad altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento”.

Inidoneità necessaria per ottenere dispensa

Questa Corte, in fattispecie analoga ha ritenuto che l’inidoneità necessaria per la dispensa dal servizio di cui al c.c.n.l. debba essere considerata coincidente con l’inidoneità alla funzione docente di cui all’art. 514 del d. Igs. n.297/1994, in quanto materia la quale gode di una disciplina speciale, “…improntata evidentemente ad un favor per il dipendente compensativo del ruolo che la prestazione lavorativa ha avuto nell’insorgere della patologia” (Cass. n.16036/2008). Sotto tale profilo, il richiamo da parte della ricorrente c.c.n.l. della scuola, riferito alle regole generali in tema di inidoneità alle funzioni per motivi di salute, non coglie nel segno, in quanto tale disposizione è fondata su un presupposto del tutto diverso, e in quanto pur nel nuovo equilibrio contrattuale subentrato alla precedente legislazione abrogata, la fattispecie speciale di derivazione pubblicistica resta, come si è detto, in vigore.

La differenza tra l’istituto del fuori ruolo del TU scuola e quello del DPR del ‘57

“questa Corte ha avuto modo di sottolineare la diversità concettuale dell’istituto del fuori ruolo disciplinato dall’art. 514 del T.U. sulla scuola, rilevandone l’atecnicità rispetto alla fattispecie di fuori ruolo ordinaria, disciplinata dagli artt. 58 e 59 del D.P.R. n.3/1957 (Cass. n.1475/2017). Quest’ultima, finalizzata alla massima efficienza dell’attività amministrativa, consente all’amministrazione di destinazione di utilizzare precise competenze e professionalità presenti in altra amministrazione e a quella di provenienza di partecipare all’esercizio di funzioni che esulano dalla sua originaria competenza, sia pure in stretta connessione con gli interessi pubblici che la stessa è tenuta ad assicurare; l’utilizzo del fuori ruolo nell’amministrazione scolastica, è finalizzato, invece, a tutelare il dipendente, colpito da infermità per causa di servizio, concedendogli la possibilità di essere utilizzato in mansioni diverse compatibili col suo stato di salute.” Dunque, l’accertato stato temporaneo di inidoneità psico-fisica, non è compatibile con la ratio speciale della dispensa dal servizio con utilizzazione in altri compiti previo collocamento fuori ruolo (ipotesi prevista esclusivamente in caso di inidoneità psico-fisica assoluta), rientrando invece nell’ambito della disciplina ordinaria in tema di assenze per malattia.

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