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Docente in aspettativa non retribuita. Quando può svolgere un altro lavoro

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Può un docente in aspettativa non retribuita svolgere un’altra attività? Anche in questi casi si applica il regime delle incompatibilità?

Roberta scrive

sono una docente a tempo indeterminato e per il prossimo anno scolastico vorrei chiedere l’aspettativa per motivi di studio, in quanto dovrò frequentare un corso di laurea in una regione diversa da quella in cui lavoro. So che l’aspettativa non sarà retribuita e, pertanto, vorrei sapere se potrò eventualmente lavorare con un contratto a tempo determinato presso scuole paritarie, in modo da poter avere comunque una fonte di redditoGrazie.

Aspettativa per motivi di studio

L’art. 18 del CCNL/2007 recita:

“1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. 

L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico. 

2.Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

Pertanto, anche quando si richiede un periodo di aspettativa per motivo di studio questa rientra in quella per motivi personali e familiari la quale può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

– Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.

– Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

Aspettativa e altro lavoro

Anche il dipendente collocato in aspettativa non retribuita è soggetto al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti,  dall’art. 508 del  D.Lgs. 297/1994.

Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.

Pertanto, nel caso di Roberta l’attività di docenza presso una scuola privata non potrebbe essere autorizzata in quanto non si tratterebbe di un lavoro temporaneo e occasionale. Infatti, sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego.

Ciò vale anche per il personale collocato in aspettativa non retribuita.

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