Docente in anno di prova: può chiedere trasferimento?
Quali sono i requisiti necessari per chiedere trasferimento? È obbligatorio aver superato l’anno di prova?
Una lettrice ci scrive:
“Ho ottenuto il passaggio di ruolo quest’anno dalla scuola media di primo grado alla secondaria di secondo grado. Vorrei sapere se quest’anno posso chiedere il trasferimento”
Lo svolgimento dell’anno di prova è obbligatorio per i docenti appartenenti a una della categorie previste nell’art.2 del DM n.850/2015, come di seguito indicato:
“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”
La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto, per il corrente anno scolastico, il passaggio di ruolo dalla Secondaria I grado all Secondaria II grado sta svolgendo l’anno di prova che sarà a ncora in corso al momento di presentazione della domanda di mobilità
Anno di prova e mobilità
I docenti in anno di prova che intendono partecipare alla mobilità possono farlo liberamente solo per quanto riguarda la mobilità territoriale, mentre non possono ancora partecipare alla mobilità professionale.
Per chiedere passaggio di ruolo o passaggio di cattedra, infatti, una delle condizioni indispensabili è quella di aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.
Per chiedere trasferimento, invece, non esiste tale vincolo e la nostra lettrice, pur essendo in anno di prova, potrà liberamente presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico
Chiaramente quanto indicato è valido per i docenti già immessi in ruolo che stanno svolgendo l’anno di prova e non per i docenti, al terzo anno del percorso FIT, che risultano in anno di prova, ma la loro posizione giuridica è quella di supplenti annuali e non di docenti in ruolo. Questi docenti, infatti, pur essendo in anno di prova non potranno partecipare per il prossimo anno alla mobilità territoriale e, in seguito all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumeranno la titolarità dall’anno scolastico 2019/20 nella scuola di servizio del corrente anno scolastico.
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